Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7212/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO,
-controricorrente
–
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentate pro tempore ,
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 1160/02/2015, depositata in data 27 ottobre 2015.
Cartella di pagamento IRES e IRAP 2008
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 11 ottobre 2013 il concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 0542013000736108000, recante la somma di € 38.424,5 (oltre accessori per interessi e sanzioni), emessa su ruolo formato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale di L’RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633, del Mod. Unico PF/2009 per l’ anno d’imposta 2008, avente ad oggetto i seguenti recuperi: secondo acconto IRES pari a € 18.846,15; secondo acconto IRAP pari a € 12.918,00; – sanzione IVA per omesso versamento mese di aprile 2008 pari a € 7.380,30.
Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato; con provvedimento di sgravio del 23 ottobre 2013 per un importo di € 7.493, 36, inoltre, l’Ufficio annullava il recupero relativo all’IVA e agli accessori. S i costituiva, ancora, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 596/03/2014, accoglieva parzialmente il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, procedendo ad annullare il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta e dichiarando ancora dovute le sanzioni; in contrasto con ciò, però, nel dispositivo la C.t.p. si limitava a dichiarare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto tout court .
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo
grado. Si costituiva, ancora, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), riproponendo quanto dedotto in primo grado.
Con sentenza n. 1160/02/2015, depositata in data 27 ottobre 2015, la C.t.r . adita accoglieva parzialmente il gravame RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, dichiarando dovute le sanzioni e confermando l’annullamento del recupero d’imposta.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 163 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 42 e ss. del d.P.R. n. 600/1973; artt. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che le norme regolatrici il versamento degli acconti d’imposta (le quali, per il caso di specie, stabilivano un versamento da effettuarsi in due rate) prevedessero una semplice facoltà e non fossero, invece, precettive (ricollegando alla loro violazione una sanzione), su questo presupposto facendo poi rientrare, mediante un’interpretazione analogica di norme aventi natura eccezionale, un obbligo di versamento già scaduto all’interno RAGIONE_SOCIALEa disciplina agevolativa post sisma (valevole per il solo periodo fra il 6 aprile 2009 e il 20 dicembre 2010).
Va premesso che in data 21 maggio 2019, la contribuente RAGIONE_SOCIALE, ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia RAGIONE_SOCIALEa domanda medesima nonché copia RAGIONE_SOCIALEa quietanza di versamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata; vieppiù che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha attestato la ricezione RAGIONE_SOCIALEa domanda con ricezione del moRAGIONE_SOCIALE F24 nonché il versamento effettuato.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 12 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod. proc. civ .
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così decisa in Roma il 22 febbraio 2024.
La Presidente NOME COGNOME