Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 8174/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del VENETO, n. 1387/22/14, depositata in data 18 settembre 2014, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 8/2/2013, depositata in data 16 gennaio 2013, aveva accolto parzialmente i ricorsi, riuniti, proposti avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008, per imposte Ires, Irap e Iva, annullando i rilievi per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008 concernenti l’ indebita deduzione di quote di ammortamento relative ad opere d’arte e l’ omessa fatturazione di interessi attivi verso controllate e/o collegate.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha accolto l’appello dell’Ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità e la fondatezza degli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tredici motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9, 45, secondo comma, 46,
comma primo, T.U.I.R. e l’illegittimità dell’addebito di omessa fatturazione di interessi attivi verso controllate e/o collegate.
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e specificamente del fatto che i finanziamenti erogati alle controllate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE erano stabili nel tempo con evidente natura di finanziamenti in conto capitale e l’infruttuosità degli stessi .
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 116, comma primo, cod. proc. civ., per omessa valutazione di elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito del giudizio (i finanziamenti erogati alle controllate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE erano stabili nel tempo con evidente natura di finanziamenti in conto capitale e l’infruttuosità degli stessi).
Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 54, comma secondo, 92 e 102 T.U.I.R. e dell’art. 31 del decreto legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1996 e l’illegittimità dell’addebito di indebita deduzione di quote di ammortamento.
Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e specificamente della circostanza che le opere d’arte fossero custodite in un magazzino e non espo ste come arredi nella sede della società e del fatto che l’attività di cessione di opere d’arte era stata, negli anni oggetto di accertamento, marginale rispetto all’ordinaria attività immobiliare svolta dalla società.
I l sesto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per omessa valutazione degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi del giudizio (le opere d’arte erano
custodite in un magazzino e non esposte come arredi nella sede della società; l’attività di cessione di opere d’arte era stata, negli anni oggetto di accertamento, marginale rispetto all’ordinaria attività immobiliare svolta dalla società).
Il settimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alla illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per viola zione dell’art. 101 T.F.U.E..
L’ottavo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alla illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento con il quale era stato evidenziato che il meccanismo dell’ammortamento non aveva recato danno all’Amministrazione finanziaria, perché al momento RAGIONE_SOCIALE vendite si erano generate RAGIONE_SOCIALE maggiori plusvalenze, rispetto al caso in cui le opere d’arte fossero state contab ilizzate come costo.
Il nono mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del decreto legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995 e l’illegittimità dell’addebito di errata applicazione del regime del margine a fini Iva.
Il decimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sulla parziale deducibilità di alcuni costi relativi ad un’immobile in locazione finanziaria rilevata dall’Ufficio, che in realtà non erano lavori di ristrutturazione volti all’incremento significativo e misurabile della vita utile del bene, ma semplicemente lavori di consulenza aventi l’obiettivo di organizzare e pianificare i successivi lavori di ristrutturazione.
L’undicesimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’o messo esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e specificamente della circostanza che i costi sostenuti per migliorie a beni di terzi, di cui l’Ufficio aveva in parte disconosciuto la deducibilità nell’anno 2008, erano relativi a lavori di consulenza e non a lavori di ristrutturazione degli immobili.
Il dodicesimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 116, comma primo, cod. proc. civ., per omessa valutazione della circostanza che i costi sostenuti per migliorie a beni di terzi, di cui l’Ufficio aveva in parte disconosciuto la deducibilità nell’anno 2008, erano relativi a lavori di consulenza e non a lavori di ristrutturazione degli immobili.
Il tredicesimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alla illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per errata determinazione RAGIONE_SOCIALE somme da riprendere a tassazione.
In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 9-10 ottobre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, allegando le domande di definizione agevolata relative agli anni 2006, 2007 e 2008, unitamente alle ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate.
14.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,
copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
14.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
15.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
15.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.