Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 27503/2016 proposto da:
COGNOME NOME, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, nella INDIRIZZO (c/o l’AVV_NOTAIO), in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 4501/48/2016, depositata in data 17 maggio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 12603, depositata il 22 maggio 2015, aveva rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME, titolare della omonima ditta individuale, esercente commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, cessata il 21 ottobre 2010, avverso l’avviso di accertamento, con cui, per l’anno 2009, erano stati determinati induttivamente maggiori ricavi per euro 117.085,00 e, conseguentemente, un reddito di impresa di euro 38.550,00, a fronte di una perdita dichiarata di euro 78.515,00.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente, affermando che l’eccezione circa la regolarità della sottoscrizione dell’avviso era improponibile in quanto sollevata solo in grado di appello e, comunque, era infondata, avuto riguardo alla disposizione di servizio depositata dall’Ufficio. Non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e, nel merito, nulla era stato dedotto. L’atto era legittimamente motivato anche con il solo riferimento al risultato RAGIONE_SOCIALE studio, che, nella fattispecie costituiva una valida presunzione che il contribuente aveva l’onere di contrastare con qualsiasi prova ed anche la deduzione circa la necessità di considerare costi presunti era priva di fondamento, in quanto il risultato degli studi, evidentemente, era parametrato ai costi dichiarati dallo stesso contribuente.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma primo, cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la nullità dell’avviso di accertamento per essere stato firmato da dirigente senza concorso; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 19 72 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 67 e 68 del decreto legge n. 300 del 1999, nonché dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli artt. 21 septies e 21 octies legge 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il secondo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; il provvedimento n. 17NUMERO_DOCUMENTO12 del 26 settembre 2013 era firmato da dirigente divenuto tale senza concorso.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., ovvero della mancata notifica al contribuente dell’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio.
Il quarto motivo deduce la nullità dell’accertamento per il mancato contraddittorio; la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3 bis , della legge 146 del 1998, nonché del decreto legge n. 223 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il quinto mezzo deduce l’e rrata valutazione degli studi di settore come presunzione semplice e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato con nota del 23 giugno 2022, dichiarazione di adesione del 3 aprile 2019, prot. n. 2019 (richiesta del 25 novembre 2019 N. NUMERO_DOCUMENTO), con allegati versamenti. Successivamente, in data 5 febbraio 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegati la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, e le ricevute dei versamenti rateizzati.
6.1 Ed invero, come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione de ll’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232).
6.2 Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.
6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico della parte che le ha anticipate Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2024.