Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
DEFINIZ AG 197 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4825/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in San Pietro di Morubio, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DELLA PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n. 1703/24/15, depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ricorre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo (limitatamente alle
sanzioni) avverso l’avviso di recupero di credito fruito (da parte della successivamente incorporata RAGIONE_SOCIALE) in sede di presentazione di un F24 del 30 novembre 2006, ai sensi degli artt. 8, l. n.388/2000 e 62, l. n.289/2002.
Con istanza depositata il 18 settembre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 1, comma 198, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio
contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782), risultando inoltre ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate che beneficia della prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.