Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21037/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. SALERNO n. 1251/2016 depositata il 12/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso della contribuente
avverso cartella di pagamento per IVA 2008 a seguito di indebita compensazione.
La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con ordinanza interlocutoria n. 35405 del 2023, pubblicata il 18.12.2023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo, ad esito della quale sono state depositate ulteriori memorie.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la società aveva depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, riguardante anche la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA indicata come oggetto del presente giudizio, allegando comunicazione di Equitalia relativa alle somme dovute e documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Peraltro, la ricorrente aveva anche depositato memoria in cui, senza alcun cenno alla precedente domanda di definizione agevolata, aveva illustrato i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
Con la sopra citata ordinanza interlocutoria si è disposto che parte ricorrente fornisse chiarimenti in quanto, da un lato, il numero della cartella di pagamento indicata in sentenza non corrispondeva a quello riportato in ricorso nonché nella domanda di definizione e, d’altro lato, il contenuto della memoria della ricorrente non confermava la volontà di definire la lite.
Con le successive memorie la contribuente ha chiarito che nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione la cartella impugnata era indicata con il numero NUMERO_CARTA in luogo di
NUMERO_CARTA per mero errore materiale, come confermato dalla coincidenza di oggetto (IVA 2008) e importo con quanto indicato in atti e, in particolare, nella comunicazione di accoglimento dell’istanza di rateazione protocollo n. 131220 del 30/10/2014.
Ha altresì insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Va rammentato che « In tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev’essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l’effetto estintivo, una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento » (Cass. n. 28602 del 2024).
Essendo stati forniti i chiarimenti richiesti e sussistendo i presupposti per l’estinzione del giudizio , deve provvedersi di conseguenza.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese.
Roma 24 giugno 2025
La Presidente NOME–NOME COGNOME