Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25644/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare dell’ impresa omonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dal l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CF. CODICE_FISCALE),
in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi definizione agevolata
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2712/17/22, depositata in data 21 marzo 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell’importo di € 20.234,23 per indebito utilizzo di credito di imposta non spettante, conseguente alla cd. carbon tax , deducendo che l’originario atto di recupero del credito di imposta era stato annullato in autotutela;
che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta astrattamente scaturente dalla applicazione della carbon tax non comporta di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito ove non spettante;
che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE
Che il ricorrente, con memoria in data 12 ottobre 2023, ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, domanda presentata in data 30 settembre 2023, cui è allegata la domanda di definizione agevolata (di pari importo), trasmessa all’Ufficio in data 30 settembre 2023;
che la controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzioni; che, a termini dell’art. 1, comma 191, l. n. 197/2022, « le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento
di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito »;
che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024