Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25652/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare dell’ impresa omonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dal l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CF. CODICE_FISCALE),
in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi definizione agevolata
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2713/17/22, depositata in data 21 marzo 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell’importo di € 21.621,29 (per imposta e interessi), con cui veniva recuperato un credito di imposta per accise non spettante ( carbon tax ), deducendo la spettanza del credito, già oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio di precedenti atti impositivi;
che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta scaturente dalla applicazione della carbon tax non comporta di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito ove non spettante, non essendovi riconoscimento dell’esistenza del credito ;
che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE
Che il ricorrente, con memoria in data 12 ottobre 2023, ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, domanda presentata in data 30 settembre 2023, cui è allegata la domanda di definizione agevolata ( per l’ importo capitale), trasmessa all’Ufficio in data 30 settembre 2023;
che la domanda contempla l’avvenuto versamento della prima rata; che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024