Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7068/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5659/2015 depositata il 28/10/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato, sulla base di cinque motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5659/21/2015 depositata in data 28 ottobre 2015 e non notificata, in forza della quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata r igettata l’impugnazione proposta dal contribuente avverso tre iscrizioni ipotecarie e le sottese cartelle esattoriali;
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
CONSIDERATO CHE
deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, il contribuente si è avvalso della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (d.l. n.193 del 2016, art.6, conv. con modif. nella legge n.225/2016), comprovando il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate stabilite dall’ amministrazione ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
1.1. occorre, pure, dare atto che l’ufficio nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata;
1.2 la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (art. 46 d.lgs. n. 546/1992;
Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
1.3. si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita, nel giudizio di legittimità, la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394). Questa Corte ha, altresì, rimarcato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ” ex lege “, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, (anche) che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083), come avvenuto nel caso in esame;
le spese del presente giudizio rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (art. 46 comma terzo, d.lgs. n. 546/1992, non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 -01);
3. non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente nonché una misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140, Cass., 18 luglio 2018, n. 19071);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione