Definizione Agevolata: Quando il Contenzioso si Estingue
L’adesione alla definizione agevolata rappresenta una via d’uscita per molti contribuenti invischiati in lunghi e costosi contenziosi tributari. Ma quali sono le conseguenze dirette su un processo già in corso, magari pendente davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente chiarisce in modo inequivocabile gli effetti di questa scelta, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del giudizio e la ripartizione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate, giunto fino all’ultimo grado di giudizio. A seguito di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, nelle more del giudizio, il contribuente ha colto l’opportunità offerta dal D.L. n. 119/2018, perfezionando la definizione agevolata della lite attraverso il pagamento di quanto dovuto. A fronte di questa documentazione, la stessa Agenzia delle Entrate ha presentato un’istanza alla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere.
La Decisione della Corte: Estinzione e Spese Compensate
La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura di sanatoria, ha accolto la richiesta e dichiarato estinto il giudizio. La decisione si fonda su un principio chiaro: una volta che il contribuente paga le somme previste dalla definizione agevolata, la controversia perde la sua ragion d’essere.
Il punto più interessante dell’ordinanza riguarda la gestione delle spese di lite. La Corte ha stabilito che i costi legali restano a carico delle parti che li hanno anticipati, applicando il principio sancito dalla normativa speciale (art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018). Questa norma, infatti, prevede che il costo del processo pendente sia di fatto ‘assorbito’ dalla definizione stessa.
Il Raddoppio del Contributo Unificato
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte è quello relativo al cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Questa sanzione, prevista dal D.P.R. n. 115/2002, scatta solitamente quando un ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile.
La Corte ha specificato che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non sussistono i presupposti per applicare tale sanzione. La natura eccezionale e sanzionatoria della norma sul raddoppio ne impedisce un’applicazione estensiva a casi diversi da quelli espressamente previsti, come il rigetto o l’inammissibilità.
Le motivazioni della Cassazione sulla definizione agevolata
Le motivazioni della Corte si basano su una logica procedurale e sostanziale. In primo luogo, il perfezionamento della definizione agevolata da parte del contribuente, con il relativo pagamento, ha l’effetto di eliminare l’oggetto stesso della lite. L’Amministrazione Finanziaria, ricevendo comunicazione del pagamento, non ha più interesse a proseguire il contenzioso, il che porta inevitabilmente alla cessazione della materia del contendere.
In secondo luogo, la questione delle spese legali è risolta direttamente dalla legge speciale sulla definizione delle liti. Il legislatore ha inteso creare un meccanismo in cui i benefici della definizione includono anche la neutralizzazione dei costi processuali, stabilendo che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese. Questo incentiva l’adesione alla procedura, rendendola più vantaggiosa.
Infine, la non applicabilità del doppio contributo unificato è giustificata dal fatto che l’estinzione del giudizio non è un esito negativo per il ricorrente (in questo caso l’Agenzia delle Entrate), ma una conseguenza procedurale prevista dalla legge per la risoluzione alternativa della controversia. Imporre una sanzione sarebbe contrario alla ratio della norma, che mira a premiare la chiusura bonaria delle liti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti conferme per contribuenti e professionisti. L’adesione a una definizione agevolata non solo chiude la pendenza con il fisco, ma determina automaticamente l’estinzione del processo in corso, senza ulteriori strascichi. La regola sulla compensazione delle spese legali fornisce certezza sui costi, evitando che una parte possa essere condannata a pagare le spese dell’altra. Infine, viene eliminato il rischio del raddoppio del contributo unificato per il ricorrente, un dettaglio non trascurabile che rende la via della definizione ancora più appetibile per risolvere le controversie tributarie.
 
Cosa succede a un processo in corso se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in quanto il perfezionamento della definizione e il relativo pagamento risolvono la controversia alla radice.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. La normativa specifica prevede infatti che il costo del processo sia assorbito dalla definizione stessa, quindi non vi è una condanna alle spese.
La parte che ha fatto ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato se il processo si estingue per definizione agevolata?
No, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica, poiché l’estinzione del giudizio non equivale a un rigetto, a un’inammissibilità o a un’improcedibilità del ricorso, che sono i presupposti per l’applicazione di tale sanzione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27846  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto:
definizione
agevolata
d.L.
n.
119/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20367/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE  (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
NOME  COGNOME  rappresentato  e  difeso  in  forza  di  procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO.  NOME  COGNOME  (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  del Lazio, sezione staccata di Latina n. 589/40/17  depositata il 14/02/2017;
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nell’adunanza  camerale  del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è  in  atti  memoria  e  documentazione  attestante  l’avvenuto perfezionamento  da  parte  del  contribuente  della  definizione agevolata  di  cui  all’art.  6  del  d.L.  n.  119  del  2018,  con conseguente pagamento del dovuto;
-a  fronte  di  tale  documentazione  l’RAGIONE_SOCIALE  ha depositato  istanza  di  estinzione  del  giudizio  per  cessazione della materia del contendere;
-non  risulta  quindi  essere  stato  notificato  alcun  diniego  di definizione, riferendo anzi l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente,  nella  ridetta  istanza,  che  la  Direzione  Provinciale RAGIONE_SOCIALE Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
-pertanto, il giudizio va dichiarato estinto;
-le  spese  di  lite  restano  a  carico  RAGIONE_SOCIALE  parti  che  le  hanno anticipate: trova qui applicazione il principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.L. n. 119 del  2018,  e  della  considerazione  che  il  contenuto  della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
-non  ricorrono,  infine,  i  presupposti,  ai  sensi  dell’articolo  13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura
la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni  estensione  interpretativa  oltre  i  casi  tipici  del  rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140)
p.q.m.
dichiara  estinto  il  giudizio.  Spese  di  lite  a  carico  di  chi  le  ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME