Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2265 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 23/01/2024
Tarsu Tia Tares Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19575/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Acquaviva delle Fonti, in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO, per il controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 501/2011) emesso dal Comune di Acquaviva delle Fonti in relazione alla TARSU dovuta dalla stessa appellante per gli anni dal 2007 al 2011.
Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che la contribuente doveva ritenersi obbligata al pagamento del tributo in quanto -nonostante il prodotto contratto di affitto di ramo di azienda, concluso (in data 11 maggio 2007) con la conduttrice RAGIONE_SOCIALE -non aveva presentato la denuncia di cessazione della detenzione dei locali (prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, comma 4) né il tributo era stato versato dal (nuovo) detentore dei locali stessi.
– RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 2, 63 e 64, ed all’art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che proprio in relazione alla disciplina posta dall’art. 64, comma 4, cit., in tema di denuncia di cessazione -il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare che una siffatta denuncia andava correlata -con effetti per i periodi di imposta in contestazione -alla proposizione del ricorso ed al contestuale riscontro probatorio offerto da essa esponente in ordine alla cessazione della detenzione dei locali oggetto di tassazione, avuto riguardo, dunque, al prodotto contratto di affitto di ramo di azienda (come riscontrato anche da una visura camerale).
Soggiunge la ricorrente che (solo) una siffatta lettura del dato normativo deve ritenersi compatibile col principio di capacità contributiva, atteso (anche) che il locatore deve ritenersi estraneo ad ogni nesso di responsabilità verso l’Ente impositore, e qual prospettabile in relazione all’omessa denuncia Tarsu da parte del locatario.
2. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ovvero la cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136.
In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo del tributo in contestazione tra le parti (n. 01420130029397157000), alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell’ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione.
3. – La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).
– Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.).
Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.