Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10979-2016, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.NOME COGNOME (EMAIL, NOME EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL, presso lo studio del quale ultimo è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1105 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME un avviso di accertamento per riprese relative all’anno di imposta 2005, conseguenti alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente;
che il COGNOME impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza n. 69/2012, rigettò il ricorso;
che NOME COGNOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 1105, depositata il 30/10/2015 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come: (a) l’atto impositivo fondi sulle indagini finanziarie condotte sui conti correnti intestati al contribuente ed al figlio, con conseguente irrilevanza delle contestazioni mosse dalla difesa del COGNOME rispetto alla denunziata illegittimità del ricorso, ad opera dell’Ufficio e per ricostruire i ricavi imputati al contribuente, al metodo induttivo; (b) alcuna illegittimità possa derivare dall’omessa esibizione delle autorizzazioni all’Ufficio allo svolgimento di indagini bancarie, giacché, se la mancanza di autorizzazione non incide sulla validità del corrispondente accertamento, in ogni caso ‘ gli accessi alle movimentazioni bancarie del contribuente sono possibili senza necessità di avvisarlo ‘ e, comunque, ‘ nel caso de quo…l’autorizzazione risulta essere stata previamente concessa ‘; (c) la presenza di contabilità formalmente regolare ‘ non preclude l’utilizzo a fini accertativi delle indagini finanziarie non supportate da ulteriori elementi’ ; (d) il rapporto di filiazione esistente tra il sig. COGNOME
COGNOME e il contribuente consente di riferire a quest’ultimo, sia pure in via presuntiva, le operazioni riscontrate sul conto corrente del primo;
che avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE;
Rilevato che, con istanza depositata telematicamente (in data 15-16.11.2023), le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi il giudizio estinto, per cessazione della materia del contendere, conseguente all’adesione del contribuente alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento del dovuto;
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 cit. e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01);
che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. ancora Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01, cit.);
che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto
della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione