Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
NOME COGNOME
Presidente
NOME LA ROCCA
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 1/21/11/2023 C.C. PU R.G. 16887/2015 –
Cron. 17987/2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 16887/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO presso la società RAGIONE_SOCIALE.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, n. 7318/8/2014, depositata in data 31 dicembre 2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 295/23/13, avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla imposta Iva per l’anno 2007, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, che aveva accolto il ricorso, annullando l’atto impositivo.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società contribuente non avesse assolto l’onere di dimostrare la sua ignoranza per aver partecipato ad una operazione in frode dell’iva.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi sul riparto degli oneri probatori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, nell’ambito dell e operazioni soggettivamente fittizie, la parte acquirente aveva l’onere , al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva, di provare la propria buona fede.
Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art.111, comma 6 Cost., dell’art. 36, comma 2, n .4, cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva escluso che la società contribuente avesse fornito la prova della propria buona fede. La motivazione era apparente ed aveva ignorato i documenti di prova, invece valorizzati dal Giudice provinciale e non contestati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con i quali la società contribuente aveva scardinato il presupposto principale della rettifica, secondo il quale gli acquisti rettificati sarebbero avvenuti per prezzi inferiori al mercato.
Il terzo mezzo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata, nel non considerare che gli acquisti contestati erano stati effettuati secondo i prezzi di mercato, aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.
Il quarto mezzo deduce la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva violato la norma indicata nel negare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto mezzo deduce la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era illegittima per non aver rilevato, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, che non aveva indirizzato alcuna specifica censura avverso la ratio decidendi posta a fondamento della decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente, con istanza del 5 settembre 2019, ha dichiarato di avere aderito alla rottamazione ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e ha rinunciato al ricorso;
detta rinuncia è stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 3 ottobre 2019, in atti.
6.1 Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass., 23 giugno 2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass., 7 aprile 2023, n. 9535).
6.2 Deve essere dichiarata, quindi, l’estinzione del giudizio e le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088).
6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2023.