Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006-07-08
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16806/2015 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME e dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
–
resistente
–
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 15/09/2015, depositata in data 15 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pordenone -degli avvisi di accertamento n. TI705AE02104, n. TI705AE02105 e n. TI705AE02106, relativi ad
IRPEF per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; la rettifica era operata ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù dell’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti.
All’esito dell’accertamento, l’Ufficio rideterminava il reddito della contribuente in € 23.387,00 per l’anno 2006, in € 19.087,00 per l’anno 2007 e in € 31.622,00 per l’anno 2008 cui conseguivano, rispettivamente, maggiori imposte per € 3.864,00, € 1.694,00 ed € 6.835,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pordenone e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Pordenone, con sentenza n. 159/01/2012 del 12.11.2012, accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo integrata la prova a carico della contribuente e, per l’effetto, annullando in toto gli accertamenti.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia e resisteva la contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 15/09/2015, depositata in data 15 gennaio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, con addebito delle spese alla parte soccombente.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto il gravame dell’ufficio malgrado gli avvisi di accertamento fossero stati sottoscritti da un funzionario non appartenente alla carriera dirigenziale e rientrante tra quelli decaduti, essendo stato nominato dall’Agenzia Fiscale a ricoprire una carica di dirigenziale pur non avendone i requisiti e senza aver superato l’apposito concorso pubblico.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto le giustificazioni addotte dall’odierna ricorrente insufficienti ed inidonee al superamento della presunzione di cui all’art. 38 citato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare gli elementi, documentalmente prodotti nel corso del giudizio di primo grado, suscettibili di provare il possesso di redditi esenti, soggetti ad imposizione alla fonte o legalmente esclusi dalla base imponibile, per giustificare le spese indicate dall’ufficio.
Va premesso che, in data 11/10/2023, la ricorrente ha depositato una istanza con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio affermando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art.1 comma 194 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (come, peraltro, risulta dall’apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate a questa Corte); allegava copia della domanda di
definizione agevolata e copia delle ricevute di presentazione della domanda medesima.
2.1. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
2.2. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comma 198.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.