Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24601/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 5684/2017 depositata il 22/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione , con un motivo, contro la sentenza n. 5684/11/2017, depositata in data 22/06/2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, all’udienza del 12/05/2017 ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 4962 del 16/08/2016, con la quale la Commissione Provinciale di Caserta aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento avente per oggetto IRES, IVA e IRAP relativi all’anno 2006.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 26/06/2024, RAGIONE_SOCIALE ha affermato « di aver definito la lite ai sensi del D.L. 199/2018, art.6, con pagamento dell’importo di € 2.427,75. Acclude la domanda di definizione agevolata e prova del pagamento e chiede la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse (Cass.35604/2022), con ogni conseguenza anche in punto di spese del processo.»
Con istanza depositata in data 31/07/2024 l’Avvocatura dello Stato per la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: « con nota prot. n. 439056 del 26 luglio 2024 – che si allega unitamente alla relativa documentazione relativa alla definizione agevolata -, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente la presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, del D.L. n.119 del 2018 e che la stessa è risultata regolare. »
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 -considerato anche quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente e della documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dell’istanza di definizione agevolata, corredata dalla
prova del pagamento -deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1.2. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
dispone che le spese processuali restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 27/09/2024.