Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14056 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7501/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– intimata – avverso la sentenza n. 1380/15/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto – Verona, depositata in data 14/9/2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 4 marzo 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
Rilevato che:
Con ricorso notificato in data 14 marzo 2016 e depositato in data 1 aprile 2016, NOME COGNOME ‘il contribuente’ ) ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza indicata in epigrafe relativa ad un atto di irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2000;
l ‘Agenzia delle Entrate è rimasta intimata ;
Osservato che:
Nelle more del giudizio, in seguito alla pronuncia sfavorevole per il contribuente della sentenza d’appello, è stata notificata al ricorrente una cartella di pagamento per gli importi pretesi con l’atto di irrogazione delle sanzioni oggetto del presente giudizio, nella misura rideterminata dalla sentenza di primo grado, poi confermata in appello.
Il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 193/2016, art. 6 comma 2.
La definizione agevolata si è perfezionata con il versamento degli importi dovuti, entro la scadenza comunicata dall’agente della riscossione.
Il contribuente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, così come si era impegnato a fare con l’istanza di accesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti.
Nulla osta alla dichiarazione di estinzione.
Non si deve provvedere a regolare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 4 marzo 2025.