Definizione Agevolata e Conseguenze sul Processo: L’Estinzione del Giudizio
La definizione agevolata, nota anche come ‘pace fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale a disposizione dei contribuenti per risolvere le pendenze con l’Erario. Questa procedura non solo offre vantaggi economici, ma ha anche importanti riflessi processuali, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo come l’adesione a questa misura possa determinare la fine anticipata di un contenzioso tributario, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio.
Il Contesto: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009, notificato a un contribuente. Quest’ultimo ha inizialmente presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ottenendo un accoglimento parziale delle proprie ragioni.
La vicenda è proseguita con un appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che tuttavia ha rigettato le istanze del contribuente. Non soddisfatto della decisione, il contribuente ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, affidando il proprio ricorso a tre distinti motivi di doglianza, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere.
L’Impatto Decisivo della Definizione Agevolata sul Ricorso
Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, si è verificato un evento determinante. Il contribuente ha comunicato alla Corte di aver perfezionato la definizione agevolata della controversia, avvalendosi delle disposizioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018.
Contestualmente, ha formalizzato la rinuncia al ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questo atto ha spostato l’attenzione del collegio giudicante dal merito della controversia alla valutazione delle conseguenze processuali della scelta del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso. Le sue motivazioni si sono concentrate esclusivamente sull’effetto prodotto dalla domanda di definizione agevolata e dalla conseguente rinuncia. I giudici hanno preso atto dell’intervenuta transazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, un fatto che elimina l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giurisdizionale. La rinuncia al ricorso è la logica conseguenza di questo accordo, poiché viene a mancare l’oggetto stesso del contendere. Di conseguenza, il processo non ha più ragione di proseguire e deve essere dichiarato estinto. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva sostenute, secondo un principio comune in casi di cessazione della materia del contendere per accordi stragiudiziali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: gli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali sono efficaci non solo sul piano sostanziale, riducendo il debito del contribuente, ma anche su quello processuale, consentendo di porre fine a contenziosi lunghi e onerosi. La decisione evidenzia come l’adesione a una ‘pace fiscale’ porti alla cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, all’estinzione del giudizio. Per i contribuenti, ciò significa la possibilità di chiudere definitivamente una pendenza con il Fisco, evitando le incertezze e i costi di un ulteriore iter giudiziario. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse su altre controversie.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia?
La Corte Suprema prende atto della rinuncia al ricorso, che consegue al perfezionamento della definizione agevolata, e dichiara l’estinzione del giudizio perché viene a mancare la materia del contendere.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata in questo caso?
Secondo l’ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga i propri costi.
Qual è il fondamento normativo che ha permesso la definizione agevolata in questa vicenda?
Il riferimento normativo menzionato nel provvedimento è l’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3935/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
: l’avvocato pec
, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5962/01/21 depositata il 13/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5962/01/21 del 13/07/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava, in sede di rinvio, l’appello proposto da NOME COGNOME nei
confronti della sentenza n. 24/06/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che con nota del 22/07/2024 NOME COGNOME evidenziava l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia e chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia al ricorso.
Preso atto della intervenuta domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e della suddetta rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
2.1. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 03/12/2024.