Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25749 Anno 2025
accollante aveva maturato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 25749 Anno 2025 Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
2. La Commissione tributaria regionale della Campania (direzione Provinciale di Salerno) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 882/8/2014 della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Data pubblicazione: 22/09/2025
Le suindicate società proponevano ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 19/22 febbraio 2018, articolando quattro motivi impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate notificava in data 9 aprile 2018 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Con nota depositata il 15 novembre 2023 RAGIONE_SOCIALE nel rappresentare di aver aderito alla definizione agevolata della controversia, producendo le relative domande ed i versamenti eseguiti, chiedeva, in prima battuta, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con ordinanza interlocutoria n. 4710/2024 del 22 febbraio 2024, questa Corte, nel segnalare talune incongruenze ravvisate nella richiesta dei ricorrenti e nel silenzio dell’Ufficio, richiedeva all’Agenzia delle Entrate di fornire « informazioni scritte in ordine all’esito della procedura di definizione agevolata avanzata da RAGIONE_SOCIALE.A. con riferimento al giudizio in oggetto (n. 6546/2018 di ruolo) ed agli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/001669/000/P001 e 13/1T/001668/000/P003 oggetto di contestazione ».
L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota di riscontro nella quale ha dato atto che le domande di definizione agevolata presentate in data 31 maggio 2019 dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, «sono risultate regolari».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la memoria depositata in data 27 giugno 2025 le società ricorrenti hanno rappresentato « che in relazione alle pretese oggetto del presente giudizio, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b ) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (e non già, come erroneamente indicato nei precedenti atti, ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal d.l. 30/03/2023, n. 34)», evidenziando che «Di tanto è stata fornita prova documentale, che comprova l’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto in seguito alla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie, con la conseguente definitiva estinzione del residuo debito tributario».
Le contribuenti hanno, quindi, insistito nella richiesta di dichiarare estinto il giudizio.
Come sopra esposto, anche l’Agenzia delle Entrate ha dato conto della regolarità della procedura.
Chiarito che la procedura di definizione agevolata della lite di cui gli istanti intendono avvalersi è quella prevista dagli artt. 6 e 7 d.l. 119/2019, va innanzitutto ricordato che:
-l’art. 6 del predetto decreto stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia
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è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» (comma 1). Numero di raccolta generale 25749/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
-«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6);
«Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato » (comma 8);
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 » (comma 10);
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«L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 12) . Data pubblicazione 22/09/2025
« In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 12).
« La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 » (comma 14) .
Va ancora ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione. (Cass., Sez. T., 20 luglio 2021, n. 20683).
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Ciò posto, il processo va dichiarato estinto per essersi perfezionata la procedura di cui sopra. Data pubblicazione 22/09/2025
I documenti prodotti sono costituiti dalle due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b ) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentate in relazione ai due avvisi oggetto di contenzioso (nn. 13/1T/001668/000P001 e 13/1T/001669/000P001), in data 31 maggio 2019, come da relative ricevute dell’Agenzia.
La procedura ha contemplato la definizione del presente giudizio, considerando:
per l’avviso n. 13/1T/001668/000P001 il pagamento della somma di 25.203,00 (valore della lite al netto degli accessori) in venti rate di 1.261,00 € ciascuna;
b. per l’avviso n. 13/1T/001669/000P001) il pagamento della somma di 213.494,00 (valore della lite al netto degli accessori in venti rate di 10.675,00 € ciascuna.
Gli istanti hanno depositato le quietanze di pagamento (F/24) concernenti i versamenti eseguiti in termini positivamente riscontrati dall’Agenzia.
Va aggiunto che il processo era da considerarsi sospeso, a mente del citato comma 10 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, essendo stata la domanda di definizione agevolata presentata entro il 10 giugno 2019 e, non essendo avanzata istanza entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata (non potendo quelle presentate essere configurate come istanze di trattazione del giudizio), come previsto dal comma 12 della menzionata disposizione, il processo va dichiarato estinto, come da richiesta dei ricorrenti.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Numero registro generale 6546/2018
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Numero di raccolta generale 25749/2025
7. Il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); Data pubblicazione 22/09/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
NOME COGNOME