Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18681/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 65/01/2021, depositata il 7.01.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, per imposte
Oggetto:
Tributi
dirette e IVA, in relazione all’anno 20 13, con il quale era stato rideterminato il reddito d’impresa ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l ‘appello proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale proposto dalla contribuente;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972;
con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per violazione degli artt. 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972;
con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972;
-in via preliminare, occorre rilevare la contribuente ha successivamente depositato nota del 9.08.2024 e memoria del 4.01.2025, con le quali ha chiesto di dichiarare l’ estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda trasmessa all’Agenzia delle entrate, la ricevuta riguardante il pagamento della prima rata e la comunicazione dell’Agenzia delle
entrate che ha confermato la regolarità della domanda di definizione e del versamento della prima rata;
ciò premesso, l ‘art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate;
la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025