Definizione Agevolata: Come Estingue il Contenzioso Tributario
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come gli strumenti di pacificazione fiscale, come la definizione agevolata, possano rappresentare una via d’uscita efficace da lunghi e complessi contenziosi tributari. Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione illustra l’iter che ha portato all’estinzione di un giudizio avviato a seguito di un accertamento con metodo sintetico, proprio grazie all’adesione del contribuente a questa procedura.
I Fatti del Caso: Dall’Accertamento alla Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento notificato nel 2014, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente un maggior reddito, determinato tramite il metodo sintetico. Questo strumento consente al fisco di ricostruire il reddito basandosi sulle spese effettive del soggetto, qualora queste appaiano incoerenti con quanto dichiarato.
Il contribuente, ritenendo illegittimo l’accertamento, lo impugnava con successo in primo grado. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, riformava la decisione. La sentenza di secondo grado risultava però viziata: il contribuente, pur avendo inviato le proprie controdeduzioni, non era stato informato della data dell’udienza e, di conseguenza, era stato dichiarato contumace, senza che le sue difese venissero esaminate.
Venuto a conoscenza della sentenza a lui sfavorevole solo tramite la notifica di un avviso di pagamento, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.
La Svolta con la Definizione Agevolata del Contenzioso
Mentre il giudizio pendeva dinanzi alla Suprema Corte, il contribuente decideva di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, presentando istanza di definizione agevolata della lite. A prova della sua volontà, depositava in atti la domanda e la quietanza di pagamento della prima rata, come richiesto dalla normativa.
Questa mossa si è rivelata decisiva. La legge, infatti, prevede che l’adesione a questa procedura, perfezionata con il pagamento degli importi dovuti, determini l’estinzione del contenzioso in ogni stato e grado in cui si trovi.
La Decisione della Corte: Estinzione per Cessata Materia del Contendere
La Corte di Cassazione, presa visione della documentazione depositata dal contribuente e constatato che nessuna delle parti aveva sollevato ulteriori istanze, ha agito di conseguenza.
Le Motivazioni
I giudici hanno rilevato la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022. La norma stabilisce chiaramente che, in caso di adesione alla definizione agevolata, il processo tributario si estingue. L’interesse delle parti a una pronuncia nel merito della controversia originaria viene meno, poiché la lite è stata risolta attraverso la procedura di sanatoria. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare la cessata materia del contendere.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la piena operatività e l’efficacia della definizione agevolata come strumento per chiudere le pendenze fiscali. Per i contribuenti, rappresenta una certezza giuridica, consentendo di evitare i rischi e i costi di un giudizio dall’esito incerto. Per il sistema giudiziario, comporta un alleggerimento del carico di lavoro. La decisione ribadisce che, una volta perfezionata la procedura di definizione, il giudice ha il solo compito di prenderne atto e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. Le spese legali, come previsto dalla legge in questi casi, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente presenta la domanda e paga gli importi previsti dalla legge per la definizione agevolata, il processo si estingue per cessata materia del contendere, poiché la lite viene risolta tramite questa procedura speciale.
È possibile chiedere la definizione agevolata se la causa è già arrivata in Cassazione?
Sì, l’ordinanza dimostra che il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusa la fase di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese processuali?
Secondo quanto stabilito dalla Corte, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore – intimata –
;
Avverso la sentenza n. 6770/I/18 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 3 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME Corrado impugnava avviso di accertamento notificatogli il 16 dicembre 2014 in cui veniva recuperato a tassazione reddito conseguente ad assunti scostamenti determinati con metodo sintetico rispetto agli importi dichiarati.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle entrate proponeva appello.
Il contribuente inviava a mezzo raccomandata le proprie controdeduzioni, ma non veniva comunicato il decreto di fissazione dell’udienza.
Successivamente l’Agenzia comunicava in data 23 agosto 2021 al contribuente avviso di pagamento richiamante la sentenza d’appello, sfavorevole allo stesso, e solo così egli avrebbe preso cognizione della definizione del giudizio di secondo grado, nel quale le controdeduzioni non erano state acquisite e in cui il COGNOME veniva dichiarato contumace.
In data 13 settembre 2021 e poi in data 22 febbraio 2022 la difesa del contribuente chiedeva di visionare il fascicolo d’ufficio, che sarebbe stata riscontrata solo in data 24 febbraio 2022.
Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso in cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.Il citato contribuente, dopo aver ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata dalla CTR ai sensi dell’art. 62 bis, d.lgs. n. 546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 185 ss ., l. n. 197/2022.
La domanda, con la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, è stata presentata in data 21 giugno 2023 e risulta depositata in atti.
Non risulta alcuna istanza ulteriore da parte di nessuna delle parti. Ricorrendo così le condizioni di cui all’art.1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197/22, deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate come per legge.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025 .