Definizione Agevolata: Quando il Silenzio dell’Agenzia Estingue il Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo la definizione agevolata delle liti fiscali. Quando un contribuente aderisce correttamente alla procedura e l’Amministrazione Finanziaria non comunica un diniego entro i termini stabiliti, il giudizio si estingue. Questo principio riafferma l’importanza dei termini perentori per la Pubblica Amministrazione e offre una via d’uscita certa per i contribuenti che si avvalgono degli strumenti di pace fiscale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate, giunto fino al vaglio della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Pendente il giudizio di legittimità, il contribuente si avvaleva della facoltà prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, presentando istanza di definizione agevolata della controversia. A sostegno della sua richiesta, allegava la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta e chiedeva la sospensione del processo, come previsto dalla normativa.
La Decisione della Corte e l’Impatto della Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preso atto dell’avvenuta adesione alla procedura di sanatoria. L’elemento cruciale, evidenziato dai giudici, è stato il comportamento successivo dell’Agenzia delle Entrate. La normativa, infatti, stabilisce un termine preciso entro il quale l’amministrazione deve notificare al contribuente l’eventuale diniego della definizione.
Constatato che tale termine era spirato senza alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia e che, inoltre, il contribuente aveva documentato il saldo completo di tutti i versamenti rateali previsti, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In altre parole, la lite non aveva più ragione di esistere, essendo stata risolta in via extragiudiziale attraverso la procedura di definizione agevolata.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un’interpretazione chiara e lineare della legge. L’articolo 6, comma 12, del D.L. n. 119/2018 stabilisce che la definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute o della prima rata. L’eventuale diniego da parte dell’ufficio deve essere notificato entro un termine specifico (in questo caso, il 31 luglio 2020).
Il mancato rispetto di questo termine da parte dell’Amministrazione Finanziaria assume il valore di un silenzio-assenso. La definizione si considera quindi accettata e consolidata. Se il contribuente, come nel caso di specie, adempie all’obbligazione di pagamento, la lite pendente si estingue di diritto. La Corte ha semplicemente certificato una situazione giuridica già definita per legge, ponendo fine al contenzioso. Per quanto riguarda le spese processuali, i giudici hanno disposto che ciascuna parte sostenesse le proprie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che gli istituti di definizione agevolata sono strumenti efficaci per chiudere le pendenze con il fisco, a patto di seguirne scrupolosamente l’iter. In secondo luogo, sottolinea la natura perentoria dei termini imposti all’Amministrazione Finanziaria: la sua inerzia può avere conseguenze definitive a favore del contribuente. Per chi intende avvalersi di queste procedure, è fondamentale conservare tutta la documentazione, sia dell’istanza presentata sia dei pagamenti effettuati, poiché costituisce la prova decisiva per ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non risponde entro il termine previsto dalla legge?
Se l’Agenzia non notifica il proprio diniego entro il termine perentorio, la definizione agevolata si intende perfezionata. Se il contribuente ha effettuato i versamenti dovuti, il giudizio pendente si estingue per cessata materia del contendere.
È sufficiente presentare l’istanza di definizione agevolata per estinguere il giudizio?
No, non è sufficiente. Oltre a presentare l’istanza, è necessario che il contribuente effettui il versamento integrale o della prima rata delle somme dovute per la definizione. La prova del corretto e completo pagamento è essenziale per il perfezionamento della procedura.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5853/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, anche disgiuntivamente, in virtù di procura speciale in calce al
AVVISO DI ACCERTAMENTO
contro
ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – MILANO, n. 6997/2016, depositata in data 16/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Rilevato che
Il contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020;
Considerato che
L’Agenzia non ha notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione agevolata, di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018;
il giudizio, dunque, deve essere estinto, vieppiù se si rileva che il contribuente ha allegato i ventisei versamenti rateali a saldo della somma dovuta per la definizione;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.