Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario si Estingue
L’istituto della definizione agevolata, comunemente noto come “pace fiscale”, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che desiderano risolvere le controversie pendenti con l’amministrazione finanziaria. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze procedurali di tale scelta, confermando che il corretto perfezionamento della procedura conduce inevitabilmente all’estinzione del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due contribuenti avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, i ricorrenti hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla legge di chiudere la lite attraverso la definizione agevolata.
In conformità con la normativa, hanno presentato la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate, allegando la ricevuta del versamento della prima rata della somma dovuta. Contestualmente, hanno chiesto alla Corte di sospendere il processo in attesa del completamento della procedura, fissando un orizzonte temporale fino alla fine del 2020.
Le Conseguenze della Definizione Agevolata sul Processo
La scelta di aderire alla definizione agevolata innesca un meccanismo procedurale specifico. Una volta che il contribuente manifesta la volontà di definire la lite e adempie agli oneri previsti (come il pagamento degli importi), il processo viene sospeso. La legge stabilisce poi un termine entro il quale una delle parti, qualora la definizione non si perfezionasse, deve presentare un’istanza per la ripresa del giudizio.
Nel caso in esame, né i contribuenti né l’Agenzia delle Entrate hanno depositato tale istanza entro la scadenza prevista. Questo comportamento omissivo è stato interpretato dalla Corte come una tacita conferma del venir meno dell’interesse alla prosecuzione della controversia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La decisione si fonda su due elementi chiave: l’inerzia delle parti e un atto positivo dell’amministrazione finanziaria.
La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali sostenute fino a quel momento dovessero rimanere a carico delle parti che le avevano anticipate, senza quindi una condanna alle spese per nessuna delle due.
Le Motivazioni della Sentenza
Il ragionamento della Suprema Corte è lineare e si basa su una constatazione fattuale e giuridica. In primo luogo, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione del giudizio entro il termine perentorio previsto dalla legge è un fattore decisivo. Questo silenzio processuale indica che entrambe le parti considerano la controversia ormai superata dagli eventi, ovvero dal perfezionamento della definizione agevolata.
In secondo luogo, la Corte ha valorizzato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale non solo non ha chiesto la prosecuzione del giudizio, ma ha anche provveduto allo “sgravio” dell’importo residuo del debito. Questo atto amministrativo certifica che l’amministrazione finanziaria stessa riconosce l’estinzione del debito originario grazie al buon fine della procedura agevolata. Di conseguenza, non esiste più un oggetto del contendere su cui il giudice possa pronunciarsi nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per i contribuenti e i professionisti del settore: la definizione agevolata, se portata a termine correttamente, è uno strumento efficace e definitivo per chiudere un contenzioso tributario. La decisione evidenzia che il perfezionamento della procedura non solo estingue il debito, ma provoca anche l’automatica estinzione del processo pendente, a condizione che nessuna delle parti manifesti un interesse contrario entro i termini di legge. Per i contribuenti, ciò significa poter contare su una via d’uscita certa dalle liti fiscali, con il vantaggio di un considerevole risparmio su sanzioni e interessi e la chiusura definitiva del capitolo processuale.
Cosa succede a un processo in corso se le parti aderiscono alla definizione agevolata?
Se le parti aderiscono alla definizione agevolata e completano la procedura, e nessuna delle due chiede la ripresa del processo entro i termini, il giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
È sufficiente presentare l’istanza di definizione agevolata per estinguere il giudizio?
No, non è sufficiente. Oltre a presentare l’istanza e pagare quanto dovuto, è necessario che, decorso il periodo di sospensione, nessuna delle parti presenti un’istanza di trattazione del giudizio entro il termine previsto dalla legge.
A chi sono addebitate le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo questa ordinanza, in caso di estinzione per adesione alla definizione agevolata, le spese legali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23175/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 274/2018, depositata in data 23/1/2018;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Rilevato che
I contribuenti hanno fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020;
Considerato che
L’Agenzia e i contribuenti non hanno presentato l’istanza di trattazione del giudizio entro il termine previsto dalla legge;
l’Agenzia delle Entrate ha anche provveduto allo sgravio del residuo importo, non più dovuto in seguito al perfezionamento della definizione agevolata;
il giudizio, dunque, deve essere estinto;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.