Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12233 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1527-2017 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: avvEMAIL) presso il cui studio legale, sito in Civitavecchia alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL presso il cui studio legale, sito in
Oggetto: definizione agevolata – d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016 – estinzione
Roma al INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3739/09/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 14/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 05.02.2013 relativa ad una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per IVA dovuta per l’anno 1985 , notificata in data 15/06/2001. La CTP rigettava il ricorso del contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello proposto dal contribuente confermando la decisione della CTP. In primo luogo, il giudice di appello riteneva generica la contestazione del contribuente relativa alla genuinità delle copie fotostatiche della notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento. Rilevava, quindi, l ‘intervenuto e ffetto interruttivo della prescrizione eccepita dal contribuente, in conseguenza del provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate di sospensione, nella specie dal 31.08.2001 al 14.11.2003, dell’esecutività della cartella . Pertanto, la CTR riteneva che alla data della notifica dell’intimazione di pagamento (05 /02/2013) non fosse ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
Avverso tale statuizione il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’ente riscossore con controricorso.
In data 26/03/2025 la controricorrente ha depositato l’ estratto di ruolo del 25/03/2025 della cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA posta a base dell’intimazione oggetto del presente giudizio, da cui risulta un debito residuo pari a zero.
In data 27/03/2025 il ricorrente ha depositato memoria in cui ha
chiarito che lo sgravio era conseguenza della presentazione in data 20.04.2017 di istanza di adesione alla cd. rottamazione ex d.l. n. 193/2016, convertito, ed al pagamento integrale di quanto dovuto. Ha depositato l’istanza de qua e la prova del pagamento dovuto ed ha, quindi, chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Considerato che:
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.».
1.1. La censura è proposta con riferimento all’affermazione fatta dai giudici di appello secondo cui nella specie « E’ infatti emerso che, nell’arco temporale intercorrente tra la data del 15 giugno 2001, sotto la quale e avvenuta la notifica della cartella di pagamento, e quella del 5 febbraio 2013, in cui è stata notificata l’intimazione di pagamento, si è verificato l’effetto interruttivo conseguente al provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella; sospensione disposta dall’Agenzia delle Entrate in data 31. Agosto 2001 e successivamente revocata in data 14 novembre 2003. Pertanto il termine prescrizionale decennale, invocato dal contribuente, alla data del 5 febbraio 2013 non può dirsi ancora maturato ».
1.2. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è corredata da motivazione apparente non avendo i giudici di appello indicato, in fatto, «da quali circostanze o da quali documenti agli atti era “emerso che” la predetta sospensione dell’esecutività del ruolo fosse stata disposta dall’Agenzia delle Entrate» e, in diritto, come la sospensione della potesse essere equiparata alle disposizioni in materia di sospensione del decorso del termine prescrizionale di cui agli artt. 2941, 2942 e 2943 cod. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione di legge in relazione agli artt. 2946, 2943, 2941 e 2942 c.c. nonché all’art. 3 comma 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente -L. n. 212/2000».
2.1. Il ricorrente afferma che nella sentenza impugnata è stata configurata una causa di sospensione della prescrizione non prevista normativamente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» per avere la sentenza della CTR accertato l’intervenuta sospensione della prescrizione decennale, omettendo di esaminare e di dare atto delle fonti da cui ha tratto il proprio convincimento e di considerare che gli atti meramente interni all’amministrazione non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Va preliminarmente esaminata ed accolta l’istanza di estinzione del giudizio avanzata dal ricorrente per avere aderito alla definizione dei carichi pendenti di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016, con pagamento dell’intero importo dovuto. Istanza sostanzialmente avallata dalla controricorrente che per prima ha depositato l’estratto di ruolo aggiornato che non indicava più iscrizioni pregiudizievoli a carico del contribuente.
Al riguardo va ricordato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 24083 del 03/10/2018 (Rv. 650607 – 01).
In estrema sintesi, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025