Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 12602/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già società RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t. NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difes i, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOMEINDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 7698/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale.
Rilevato che:
La pronunzia in epigrafe ha confermato la sentenza con la quale la C.T.P. di Caserta aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e dai soci COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, avverso gli avvisi di accertamento che avevano rideterminato il reddito della società in € 123.084,68, da ripartirsi tra i soci in ragione delle rispettive quote.
Il recupero di maggiore imponibile era derivato dal rilievo di versamenti e prelievi non giustificati sui conti della società e dei soci; i giudici di primo grado avevano poi ridotto la pretesa erariale, ritenendo giustificate alcune operazioni.
La C.T.R. era stata adìta con gravame principale dell’Erario e in via incidentale dalla società e dai soci.
La sentenza d’appello è stata impugnata dai contribuenti con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; i contribuenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria in prossimità dell’udienza.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Considerato che:
Preliminarmente all’esame dei motivi, e con rilievo assorbente rispetto ad esso, va dato atto che, con nota depositata il 21 febbraio 2025, la difesa dei contribuenti ha allegato la circostanza del proprio accesso alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022 in relazione agli atti impositivi oggetto della presente controversia.
Si tratta, in particolare, degli avvisi di accertamento contraddistinti ai nn. TF7010603772, TF7010603773, TF7010603776, TF7010603778, TF7020303457, TKF011102707, in relazione ai quali risultano depositate copia della domanda di definizione agevolata e ricevute dei pagamenti effettuate a mezzo di F24 nonché, in un caso, tramite bonifico bancario.
Relativamente all’intera pretesa erariale, portata dai richiamati atti impositivi, deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (in termini analoghi, fra le altre, Cass. n. 10321/2024); sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per l’operatività della definizione agevolata , ravvisabili nella domanda del contribuente, nel successivo pagamento e nell’ assenza di diniego.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall’art. 5 della l. n. 130 del 2022.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.