Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3618 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3618 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 841/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2711/2021, depositata il 29 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La controversia riguarda l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per il 2013, notificato il 28/06/2018, nonché n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per il 2014, n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per il 2015 e n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per il 2016, notificati questi ultimi il 18/03/2019 alla RAGIONE_SOCIALE, esercente ‘altre attività dei servizi di trasporto marittimo’, attraverso cui l’Ufficio, previo disconoscimento della condizione di operatività della medesima, ai sensi dell’art. 2, comma 36 -decies , del decreto legge n. 138/2011, accertava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 7.132.682,00, oltre le relative sanzioni e interessi, nonché il correlato atto di recupero crediti n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso anch’esso per il 2014, e notificato il 11/09/2018, con il quale l’Ufficio, sulle medesime basi, recuperava il credito IVA indebitamente compensato dalla ricorrente in tale periodo di imposta, per euro 15.000,00, oltre sanzioni e interessi.
Avverso i citati atti la contribuente proponeva separate impugnazioni avanti la Commissione tributaria provinciale di Foggia.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 275/01/2020 del 20 maggio 2020, disposta la riunione dei procedimenti, rigettava i ricorsi.
-Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello.
Si costituiva l’Ufficio .
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 2711/26/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha rigettato l’impugnazione.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituta con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con memoria del 7 novembre 2025 la contribuente ha depositato atto di definizione ai sensi dell’articolo 1, commi 213 e seguenti, legge 22 dicembre 2022, n. 197, mediante accordo perfezionatosi con il versamento di quanto dovuto, nonché n. 8 quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate convenute.
Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue la declaratoria di estinzione del giudizio.
-Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 197 del 2022.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 27244/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME