Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1154/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2210/1/2021 depositata il 11/06/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la contribuente, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica, emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 ai fini Iva, Ires e Irap, rispettivamente per € 4.721.664,00 e per € 2.623.017,00, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo, donna e bambino e articoli per la casa, in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore, ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ritenuta mera cartiera, priva di operatività, la quale aveva acquistato merci, per il 2013, solamen te per € 4.836,00 e, per il 2014, non aveva proceduto ad alcun acquisto.
L’impugnazione della ricorrente era rigettata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTPRAGIONE_SOCIALE di Milano. La sentenza era confermata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTR) in epigrafe.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata il 5 dicembre 2024, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss ., l. n. 197 del 2022, richiesta reiterata anche dall’RAGIONE_SOCIALE con memoria del 13 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che la controversia è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss ., l. n. 197 del 2022, avendo la contribuente presentato tempestiva istanza, provvedendo -come risulta dalla documentazione in atti – al versamento della prima rata di quanto dovuto con riferimento ad entrambi gli avvisi.
La stessa RAGIONE_SOCIALE ha dato atto della regolarità della procedura di definizione agevolata.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.