Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1154/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2210/1/2021 depositata il 11/06/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 dal Cons. NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per la contribuente, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udito l’Avv. dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 ai fini Iva, Ires e Irap, rispettivamente per € 4.721.664,00 e per € 2.623.017,00, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo, donna e bambino e articoli per la casa, in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore, ditta individuale NOME COGNOME ritenuta mera cartiera, priva di operatività, la quale aveva acquistato merci, per il 2013, solamen te per € 4.836,00 e, per il 2014, non aveva proceduto ad alcun acquisto.
L’impugnazione della ricorrente era rigettata dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano. La sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) in epigrafe.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata il 5 dicembre 2024, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’intervenuta regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss ., l. n. 197 del 2022, richiesta reiterata anche dall’Agenzia delle entrate con memoria del 13 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che la controversia è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss ., l. n. 197 del 2022, avendo la contribuente presentato tempestiva istanza, provvedendo -come risulta dalla documentazione in atti – al versamento della prima rata di quanto dovuto con riferimento ad entrambi gli avvisi.
La stessa Agenzia delle entrate ha dato atto della regolarità della procedura di definizione agevolata.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.