Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3879 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3564/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 3875/2016 depositata il 01/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( hinc: CTR), con la sentenza n. 3875/2016 depositata in data 01/07/2016, ha rigettato gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 9848/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto, parzialmente, il ricorso del contribuente contro l’atto di intimazione relativo all’anno d’imposta 2007.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La controricorrente ha resistito con controricorso, proponendo, contestualmente, ricorso incidentale condizionato con un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato.
RAGIONE_SOCIALE , in data 23/03/2023, ha depositato comunicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dove, con riferimento al giudizio in epigrafe, si legge che: « la definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193/2016 dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione ai giudizi instaurati avverso le sentenze n. 3593/44/2015 e 4674/35/2015 RAGIONE_SOCIALE CTR di Milano, esplica effetto sulla controversia di cui all’oggetto. »
5 .1. L’RAGIONE_SOCIALE ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992.
Considerato che:
Secondo quanto risulta dagli atti di causa il presente giudizio si inserisce in un più ampio contenzioso in essere tra le medesime parti.
Il giudizio definito dalla CTR con sentenza n. 4674/2015 (cui fa riferimento la comunicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) riguarda l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007.
Risulta, sempre dagli atti causa che l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ( relativa all’anno 2007 ) era stata emessa in esito alla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP DI Milano n. 1802/2014. Tale contenzioso era, poi, proseguito -a seguito del parziale annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria davanti alla CTR (relativamente alla sola IVA).
2.1. Il giudice di secondo grado aveva respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente con sentenza n. 4674/2015.
2.2. La contribuente ha, quindi, proposto ricorso in cassazione e il procedimento sub R.G. n. 794/2016 è stato definito con ordinanza n. 25233/2023, con la quale questa Corte, in data 24/08/2023, ha dichiarato l’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016 (sulla conoscibilità di questo provvedimento v. Cass. 15/04/2011, n. 8614).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato sussistono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, ritenendo superfluo riferire sui motivi del ricorso principale e di quello incidentale condizionato.
3.1. Le spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 restano a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere;
dispone che le spese restino a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME