Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33961 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26362/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
Oggetto:
Tributi
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5809/22/2014, depositata il 30.09.2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per IVA e altro, anno 2005, in quanto ritenuto tardivamente proposto;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando che:
nel caso in esame non era necessaria la previa comunicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in quanto la cartella riguardava il recupero degli importi indicati nella dichiarazione e non versati, per cui non vi era alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione;
la notificazione della cartella esattoriale era stata correttamente eseguita dall’agente della riscossione mediante posta raccomandata;
la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistevano con distinti controricorsi.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato inesistente la notificazione della cartella di pagamento impugnata e, quindi, non
sanabile, in quanto l’atto impugnato era stato consegnato, a mezzo del servizio postale, presso la sede della società da un soggetto che non risultava qualificato ed in modo non conforme al modello legale, non essendo all’epoca previsto che la notificazione potesse essere eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dal concessionario per la riscossione (RAGIONE_SOCIALE) ed essendo la disciplina di cui all’art. 156 cod. proc. civ. applicabile ai soli atti processuali ;
con successiva memoria del 30.10.2017, la ricorrente ha depositato istanza per la cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, riguardante la cartella impugnata, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la predetta definizione;
ciò posto, come ha più volte affermato questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 29/01/2021, n. 2108; Cass. 23/06/2021, n. 17915; Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato;
il giudizio va pertanto dichiarato estinto, in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come attestato nel prospetto di sintesi, allegato
all’istanza e riportante il numero della cartella impugnata e il debito da pagare per tale definizione;
-le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088);
-l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023.