Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31854 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31854 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29360/2017 R.G. proposto da:
COGNOME e COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che le rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNA n. 165/2017, depositata il 29/05/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.Le contribuenti hanno proposto ricorso avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di successione relativa alla delazione di NOME.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale hanno proposto ricorso per cassazione le contribuenti.
4.Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.
CONSIDERATO
1.Risulta depositata istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento dell’unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio.
2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022.
Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona
5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre