Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29550 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15643/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi definizione agevolata
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 6825/67/14, depositata in data 15 dicembre 2014
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE NOME ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale -a seguito di PVC che faceva seguito a indagini nei confronti del terzo RAGIONE_SOCIALE – venivano accertate maggiori IVA e IRAP derivanti dalla contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti relative a cessioni di spazi pubblicitari per autovetture da corsa, ricorso al quale si univano i ricorsi dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso gli avvisi di accertamento relativi al maggior reddito imputati ai soci per trasparenza;
la CTP di Brescia ha accolto i ricorsi riuniti ma la CTR della Lombardia, con sentenza depositata in data 15 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo accertata l’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione sottostanti alla luce della sproporzione tra spese di sponsorizzazione e reddito dichiarato;
hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio , che ha parimenti depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1° dicembre 2016 n. 225, delle somme iscritte a ruolo conseguenti agli avvisi di accertamento per cui è causa, come risulta dalla
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dalla comunicazione dell’Agente della Riscossione e dalle ricevute dei versamenti allegate alla memoria;
a seguito di ordinanza interlocutoria pronunciata a seguito dell’adunanza camerale del 28 ottobre 2022, sono state sollecitate informazioni al fine di comprendere in quali termini la definizione agevolata in parola fosse ascrivibile agli atti impositivi impugnati oggetto del presente procedimento;
il controricorrente ha fatto pervenire con memoria del 14 settembre 2023 con cui dà atto che la « Direzione Provinciale di Brescia il 20.7.2023 ha comunicato che le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, con le quali erano state oggetto di iscrizione a ruolo tutte le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni) sulla scorta degli avvisi di accertamento notificati, risultano oggetto di definizione agevolata ex art. 6 co. 3 d.l. n. 193/2016 e sono state interamente saldate. Si ritiene pertanto che sia possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere con l’estinzione del giudizio »;
deve pertanto darsi atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 6 ottobre 2023