Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario si Estingue
La definizione agevolata delle liti pendenti, nota anche come ‘tregua fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere i conti con il Fisco in modo rapido e conveniente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente l’effetto dirompente di questa procedura: una volta che il contribuente vi aderisce, il processo tributario in corso si estingue, indipendentemente dallo stato e dal grado del giudizio. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia Fiscale a una società alberghiera. Secondo l’amministrazione finanziaria, un contratto di compravendita di un complesso immobiliare doveva essere riqualificato come cessione di azienda. Questa diversa interpretazione comportava l’applicazione di un’imposta di registro molto più elevata rispetto a quella, in misura fissa, autoliquidata dalla società.
L’Agenzia basava la sua riqualificazione su elementi esterni al contratto, sostenendo che l’acquirente svolgeva la stessa attività del venditore, aveva mantenuto la stessa insegna, impiegato gli stessi dipendenti e acquisito licenze e attrezzature. La Commissione Tributaria Regionale, tuttavia, aveva dato ragione al contribuente, dichiarando l’Agenzia decaduta dal suo potere impositivo. Di conseguenza, l’Agenzia Fiscale aveva presentato ricorso in Cassazione per far valere le proprie ragioni.
La Svolta: l’Adesione alla Definizione Agevolata
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, la società alberghiera ha deciso di avvalersi della procedura di definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di estinguere le controversie tributarie pagando un importo forfettario, notevolmente inferiore a quello originariamente richiesto.
La società ha quindi presentato l’istanza e depositato in tribunale la quietanza di pagamento, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. A questo punto, il destino del processo era segnato dalla legge stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non è entrata nel merito della controversia originaria (ovvero se si trattasse di vendita di immobili o di cessione d’azienda). Il suo ruolo è diventato puramente dichiarativo. Preso atto dell’istanza del contribuente e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano direttamente sulla normativa speciale in materia di definizione agevolata. L’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, come modificato successivamente, stabilisce chiaramente che, in caso di adesione alla procedura, ‘il processo è dichiarato estinto’. Il giudice, quindi, non ha discrezionalità: deve limitarsi a prendere atto della volontà del contribuente e della presenza dei requisiti formali (domanda e pagamento) per chiudere il contenzioso.
Un altro punto fondamentale chiarito nell’ordinanza riguarda le spese legali. La stessa normativa prevede che ‘le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese, ma ogni parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento. Questa regola mira a semplificare e incentivare ulteriormente l’adesione alla sanatoria, eliminando l’incertezza legata alla liquidazione delle spese processuali.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la forza e l’efficacia dello strumento della definizione agevolata. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa e rapida da contenziosi lunghi e dall’esito incerto. La decisione della Cassazione ribadisce che la scelta del contribuente di aderire alla tregua fiscale prevale sulla prosecuzione del giudizio, obbligando il giudice a dichiararne l’immediata estinzione. Si tratta di una chiara manifestazione della volontà del legislatore di ridurre il carico dei tribunali tributari e di favorire una risoluzione extragiudiziale delle liti, offrendo un vantaggio concreto a chi decide di chiudere le pendenze con il Fisco.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente presenta istanza di definizione agevolata e deposita la prova del pagamento, il processo pendente viene dichiarato estinto, come stabilito dalla legge n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
La legge prevede che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ognuno sostiene i propri costi.
L’Agenzia Fiscale può opporsi all’estinzione del giudizio una volta che il contribuente ha pagato?
L’ordinanza chiarisce che l’adesione alla procedura da parte del contribuente porta alla dichiarazione di estinzione del processo. La legge prevede però che l’Agenzia possa, entro un termine successivo, notificare un eventuale diniego della definizione, che il contribuente potrà a sua volta impugnare per far valere i propri diritti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29228 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15575/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 931/2020
depositata il 30/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE, denunciando violazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché violazione dell’art. 76 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui essa ricorrente era stata dichiarata decaduta dal potere impositivo esercitato con avviso di liquidazione di imposta di registro notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in data applicazione 31 ottobre 2012 in relazione ad un contratto registrato il 3 novembre 2009. Con detto contratto la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE un compendio immobiliare a destinazione turistico-alberghiera composto da tre fabbricati con corte di pertinenza, altro fabbricato con identica destinazione con corte di pertinenza e un terreno edificabile, in Comune di Colli di Tronto. L’RAGIONE_SOCIALE aveva riqualificato il contratto, facendo applicazione dell’art.20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, da contratto di compravendita immobiliare a contratto di compravendita di azienda sulla base di elementi estrinseci (l’acquirente era ‘una società con socio unico noto, ristoratore che svolgeva la stessa attività della cedente’; ‘l’azienda aveva proseguito l’attività sotto la stessa insegna ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, avvalendosi degli stessi dipendenti posti soltanto pochi giorni in mobilità’; ‘sono state trasferite licenze e attrezzature’) ed aveva liquidato l’imposta ai sensi dell’art.51, comma 1 e 4, del d.P.R. 131/86 in luogo della misura fissa ex art. 40 medesimo d.P.R. con cui l’imposta era stata autoliqui data;
in data 6 ottobre 2023, la società RAGIONE_SOCIALE presentava istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in avvalimento della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Depositava, a corredo dell’istanza, copia della quietanza di pagamento;
3. ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamen to degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201);
pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio;
le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023,