Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29199 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15185/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 875/2015 depositata il 19/05/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.La contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il pagamento, in misura proporzionale, dell’imposta di r egistro, ipotecaria e catastale in ordine all’atto di permuta, stipulato in data 23 febbraio 2005 con la RAGIONE_SOCIALE, ritenendolo estraneo al campo di applicazione dell’i.v.a.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello.
3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
4.Si è costituita con controricorso la contribuente.
5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.
CONSIDERATO
1.Come rappresentato dall’RAGIONE_SOCIALE, nella memoria del 6 ottobre 2023, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolare istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione nei suoi confronti in ordine all’atto in esame.
2.Da tale premessa consegue che è cessata la materia del contendere nel presente giudizio, estendendosi gli effetti della definizione agevolata anche nei confronti del coobbligato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, che dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli
altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
3. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 («Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»).
4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica previsione di legge (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.