Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1751 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la decisione n. 5531/2018 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18/12/2018 e non notificata;
TributiDefinizione agevolata art 1, co 186 e ss l.n.197/2022
.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la revocazione, ex art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e ex art. 395, n. 4 cod. proc civ., della sentenza n. 5531/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo un duplice errore di fatto in cui erano incorsi i secondi giudici, ottenendo ragione dalla CTR adita la quale, con la sentenza in epigrafe, ritenendo sussistente l’errore revocatorio, revocava la sentenza di appello dando luogo «ad un nuovo giudizio di appello, che dovrà riguardare l’id oneità della documentazione prodotta a dimostrare la ricorrenza di una RAGIONE_SOCIALE due esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r.». La CTR, dunque, ritenendo sussistenti entrambe le esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r., confermava la sentenza di primo grado ch e aveva annullato l’avviso limitatamente ai rilievi riguardanti i cd. costi black list e le spese per consulenze/mediazioni.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 9644/2020 affidandosi a due motivi. Con il primo mezzo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per insussistenza dell’errore di fatto determinante una ‘svista’ percettiva e per aver i secondi giudici compiuto una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove, travalicando, così, i confini del giudizio revocatorio. Col secondo mezzo deduce la violazione di legge (artt. 110 t.u.i.r. e 2697 cod. civ.) per aver i secondi giudici ritenuto sussistenti le esimenti di cui all’art. 110 t.u.i.r. nonostante la società contribuente non ne avesse fornito prova. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso incident ale condizionale deducendone l’infondatezza.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale deduce l’ulteriore errore
revocatorio dei secondi giudici per aver ipotizzato che l’Ufficio avesse proposto appello anche avverso il capo motivazionale della sentenza di primo grado concernente la sussistenza della cd. prima esimente.
La sentenza della CTR che poi è stata oggetto di revocazione (n. 5531/13/2018), è stata, dapprima, oggetto di ricorso in Cassazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, che, con diciassette motivi di ricorso, ne ha chiesto la cassazione con rinvio ai primi giudici.
Il giudizio instauratosi in cassazione avverso la sentenza n. 5531/13/2018 reca il numero di ruolo generale NUMERO_DOCUMENTO. In tale giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I fatti che hanno originato la controversia trovano origine da un avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRAP, IRES e IVA, per l’anno di imposta 2011, i seguenti costi:
-euro 296.441,60, quali costi non deducibili, per consulenze prestate a favore della RAGIONE_SOCIALE dai sigg.ri NOME e NOME COGNOME, per indeterminatezza ed indeterminabilità dei compensi;
-euro 260.855,31 per interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 96 t.u.i.r.;
-euro 267.125,09 quali rimanenze finali non dichiarate ai sensi dell’articolo 92 t.u.i.r.;
-euro 16.139,298 quali costi non deducibili ai sensi dell’articolo 110 t.u.i.r. per mancata ricorrenza RAGIONE_SOCIALE esimenti alternative previste dalla norma citata.
L’avviso di accertamento veniva impugnato dalla società contribuente innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4919/17 del 17 luglio 2017, accoglieva parzialmente il ricorso della società limitatamente ai costi cd. black list e alle prestazioni rese dei consulenti e respingeva i rilievi attinenti agli interessi passivi ed alle valutazioni del magazzino.
Tale sentenza veniva appellata dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale, con la sentenza n. 5531/2018 del 18 dicembre 2018 accoglieva integralmente l’appello dell’ufficio dichiarando, per l’effetto, la legittimità dell’avviso di accertamento.
Tale sentenza, come sopra detto, veniva impugnata, contestualmente, in cassazione e per revocazione dalla società contribuente.
I ricorsi, inizialmente fissati per la trattazione in pubblica udienza, venivano riuniti da questa Corte con ordinanza n.3682/2023 del 7 febbraio 2023 con la quale, dietro istanza di parte, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire l’adesione della contribuente alla definizione agevolata.
La Società ha definito la lite pendente iscritta al n.r.g. 9644 del 2020 e il giudizio è stata dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024.
Il ricorso iscritto al n.r.g. 9515/2019 è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la Società ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ragioni della decisione
La ricorrente, nella memoria depositata, ha evidenziato che il ricorso iscritto al n.r.g. 9644/2020, dapprima riunito a questo, è stato dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024 avendo la parte positivamente aderito alla definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022;
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere in questo giudizio avente ad oggetto lo stesso atto impositivo per il quale la contribuente ha già positivamente definito la controversia accedendo alla definizione agevolata.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti mentre non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME