Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14662/2018 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Lussemburgo (Gran Ducato di Lussemburgo), L-INDIRIZZO, INDIRIZZO (numero di attribuzione fiscale 2001 2212 683), iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B 82234, in persona degli amministratori NOME COGNOME nato a Cesena il 12 gennaio 1955 (C.F.: CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME nato a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 22 aprile 1959, rappresentata e difesa,
Avviso liquidazione imposta di registro decreto ingiuntivo -Rinuncia ricorso per cassazione
anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE (fax NUMERO_TELEFONO), entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale conferita con atto del 7 giugno 2018, autenticata il 7 giugno 2018 dal dott. NOME COGNOME, notaio in Junglinster (Gran Ducato di Lussemburgo), munita di apostille n. V- 20180607-140385 del 7 giugno 2018, apposta dal Ministero degli Affari Esteri ed Europei del Gran Ducato del Lussemburgo (indirizzi PEC: EMAIL; EMAIL;
EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4509/23/2017 emessa dalla CTR Lombardia in data 06/11/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso alla CTP di Brescia avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva liquidato l’imposta principale di registro per un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al pagamento della somma complessiva di euro 2.012.772,00 emesso in suo favore.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio fosse incorso in decadenza nel richiedere l’imposta.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio avrebbe potuto (recte, dovuto) chiedere il versamento delle imposte dovute entro tre anni dalla richiesta di registrazione del d.i., che, a sua volta, il cancelliere competente avrebbe dovuto formulare nel termine di 5 giorni da quello in cui il provvedimento era stato pubblicato o emanato.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Con ordinanza del 10.1.2023, il Collegio, rilevato che:
la controricorrente aveva depositato a mezzo PCT una memoria contenente altresì una richiesta di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018;
tuttavia, l’Agenzia aveva, a sua volta, depositato atto di diniego (che si assumeva notificato al legale rappresentante della contribuente il 30 luglio 2020) ed istanza di trattazione, ai sensi del d.l. n. 119, cit., art. 6, commi 12 e 13;
nella memoria depositata la controricorrente aveva assunto l’omessa o invalida notifica del diniego, sostenendo che l’intestazione del diniego non era riferibile ad essa;
ai sensi del comma 12 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, ‘L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ‘. In base al successivo comma 13, solo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente;
tanto rilevato, non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica alla contribuente del diniego di condono, aveva rinviato la causa a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia un termine per provvedere al deposito della relativa documentazione.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott.ssa NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con nota del 19.11.2024 l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, e 76, comma 2, lett. a), dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il termine triennale entro cu i l’Ufficio deve, a pena di decadenza, chiedere il versamento dell’imposta di registro dovesse
decorrere dalla scadenza del termine di 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento giudiziario, entro cui il cancelliere avrebbe dovuto richiederne la registrazione, anziché dalla data di effettiva presentazione della detta richiesta.
CinRAGIONE_SOCIALE ha dedotto e documentato di aver aderito alla ‘definizione agevolata’ di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, trasmettendo la relativa domanda e pagando le somme dovute (€ 7.180,81) il 28 maggio 2019, vale a dire entro il termine ultimo del 31 maggio 2019.
Non avendo l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio 2020, notificato alcun provvedimento di diniego, la contribuente ha invocato la declaratoria di estinzione a fronte del perfezionamento della ‘definizione’ stessa.
Avendo l’Agenzia prodotto la stampa di un ‘messaggio di posta certificata’ trasmesso il 18 settembre 2020 dalla Direzione Provinciale di Brescia dell’Agenzia delle Entrate all’Avvocatura e un documento di due pagine, recante ad oggetto ‘definizione agevola ta delle controversie tributarie. Articolo 6 e 7 del decreto -legge n. 119/2018. Comunicazione della notifica del diniego in data 30.07.2020’, in cui riferiva che, con riferimento alla domanda di definizione T9H 83/2019, avente ad oggetto il giudizio sull ‘avviso di liquidazione 2021/0011/DI/000001500/0/001, sarebbe stato notificato al contribuente un provvedimento di diniego, il Collegio aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo all’Agenzia un termine per depositare la documentazione atta a provare l’avvenuta notifica del diniego di condono. Ciò anche in considerazione del fatto che era stato depositato un ulteriore documento di tre pagine, recante ad oggetto ‘diniego della definizione agevolata della controversia tributaria’, relativo al giudizio d i cassazione R.G.N. 14662/2018, che indicava quale destinatario tale ‘Tonelli Reno Strassen L L-2409 -2, INDIRIZZO (Z120)’.
Orbene, premesso che il comma 12 dell’art. 6 del d.l. 119/2018 dispone che « l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali (Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia)» e che, come evidenziato dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 6/E del 2019 «La notifica, in base al comma 12 dell’articolo 6, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992», previste in materia di notificazione degli atti nel processo tributario, l’Ufficio non ha assolto all’onere su di esso gravante.
Ne consegue che la ‘definizione agevolata’ della presente controversia deve ritenersi essersi perfezionata stante la mancata notifica del citato diniego e che ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Con nota del 19.11.2024 l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ha rinunciato al ricorso, dando implicitamente atto della intervenuta definizione agevolata della controversia e di non aver provveduto a notificare il diniego di condono.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020).
Nel caso di specie, peraltro, l’estinzione è riconducibile, come si è detto, alla definizione agevolata del contenzioso, né si pone il problema di stabilire se si possa dichiarare estinto il giudizio in presenza del solo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda, avendo la contribuente idoneamente dimostrato l’effettivo perfezionamento della definizione attraverso la produzione della documentazione attestante i pagamenti integrali effettuati.
Ricorrono, allora, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n.
25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2025 .