Definizione Agevolata: La Cassazione Conferma l’Estinzione del Processo
La definizione agevolata delle controversie tributarie si conferma uno strumento risolutivo per porre fine a lunghe e complesse liti con il Fisco. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’adesione a questa procedura e il conseguente pagamento delle somme dovute determinano l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti di Causa: Dall’Accertamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento notificato a un professionista, un odontoiatra, per l’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate, utilizzando un metodo analitico-induttivo, contestava una sproporzione tra i costi sostenuti per macchinari in leasing e i ricavi dichiarati, ritenendo inverosimile una gestione professionale costantemente in perdita.
Il contribuente otteneva una prima vittoria in sede di giudizio di prossimità, ma la decisione veniva riformata in appello, dove i giudici davano ragione all’ente impositore, confermando la pretesa fiscale. Di fronte a questa sentenza, il professionista decideva di presentare ricorso per Cassazione.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dal d.l. n. 193/2016, presentando istanza di definizione agevolata della controversia. A seguito della comunicazione da parte dell’ente della riscossione delle somme dovute, pari a circa 14.500 euro, il contribuente ha provveduto a versare puntualmente le rate previste.
Questa mossa si è rivelata decisiva. Depositando in giudizio le ricevute dei pagamenti, il professionista ha dimostrato di aver ritualmente completato la procedura, sanando la propria posizione e, di fatto, eliminando l’oggetto stesso della contesa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, presa visione della documentazione prodotta, non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuta e corretta chiusura della pendenza fiscale. I giudici hanno evidenziato che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata e il successivo, integrale pagamento delle somme richieste costituiscono i presupposti per l’applicazione della normativa speciale.
Di conseguenza, la controversia era da considerarsi ritualmente definita. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Questo principio sancisce che, una volta venuto meno il motivo del contendere tra le parti, il processo non ha più ragione di proseguire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma la piena efficacia degli strumenti di definizione agevolata come via d’uscita dai contenziosi tributari. Per i contribuenti, rappresenta una possibilità concreta di chiudere definitivamente una lite, spesso con un esborso economico inferiore a quello originariamente richiesto, evitando i rischi e i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari. Per l’amministrazione, consente un incasso certo e immediato. La decisione della Corte stabilisce inoltre un punto fermo sulla gestione delle spese legali in questi casi, ponendole a carico della parte che le ha anticipate, in linea con la natura conciliativa della procedura.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e paga quanto dovuto?
Il processo viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché la lite tra il contribuente e il Fisco viene risolta attraverso la procedura di definizione.
Quali documenti deve presentare il contribuente in giudizio per dimostrare l’avvenuta definizione agevolata?
Il contribuente deve depositare l’istanza di definizione presentata e le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento di tutte le rate dovute nei termini previsti.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, come vengono regolate le spese legali?
Secondo la Corte, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio previsto dalla normativa sulla definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2059/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10441/2014 depositata il 02/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME svolge la professione di odontoiatra in agro campano ed era attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 con metodo analitico induttivo. Segnatamente, l’ente impositore rilevava una sproporzione dei costi per i macchinari, reperiti tramite contratto leasing , rispetto alle entrate dichiarate, tanto da concretare l’inverosimile reiterata conduzione in perdita dell’attività professionale.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma il collegio di appello riformava la sentenza, confermando nella sua interezza la ripresa a tassazione.
Avverso questa sentenza propone ricorso il AVV_NOTAIO NOME affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016
CONSIDERATO
Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot. NUMERO_DOCUMENTO, cui è seguita comunicazione delle somme dovute dell’RAGIONE_SOCIALE del 14.6.2017 per complessivi € 14.540,82 da pagare in cinque rate.
Il ricorrente ha versato nei termini la rate dovute con i seguenti pagamenti con ricevute di pagamento -Bollettini Cbill, versati in atti. Pertanto, la controversia è ritualmente definita con procedura agevolata ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi degli art. 6 e ss. d.l. n. 193/2017.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.