Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30896 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24067/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliat o presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi -definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2072/04/22 depositata in data 28 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato un avviso di accertamento (NUMERO_DOCUMENTO) relativo a redditi del periodo di imposta 2011 per IRPEF, avviso conseguente a indagini bancarie dal quale erano emersi redditi diversi e al recupero di una plusvalenza immobiliare;
che la CTP di Bari ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Puglia, con sentenza in data 28 luglio 2022, ha accolto l’appello del contribuente , ritenendo che l’accertamento, emesso a seguito di PVC, fosse stato emesso ante tempus in assenza RAGIONE_SOCIALE ragioni di urgenza;
che ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Il controricorrente ha documentato di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere presentato la relativa domanda in relazione all’atto impositivo per cui è causa, nonché di avere versato la prima rata;
che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per adesione alla suddetta definizione agevolata e che le spese processuali restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023