Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 09/05/2024
ICI IMU ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1050/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 310/21/13, depositata il 20 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così disattendendo l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla co ntribuente per l’annualità 2003;
1.1 – premesso che il ricorso introduttivo del giudizio, diversamente da quanto rilevato dalla gravata pronuncia, doveva ritenersi ammissibile perché tempestivo – e che la riforma di detta pronuncia non imponeva la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice – il giudice del gravame ha ritenuto che la parte non aveva offerto prova del dedotto vincolo pertinenziale RAGIONE_SOCIALE‘area, oggetto di tassazione, e che, più specificamente, non aveva formato oggetto di riscontro probatorio la «attuale e concreta destinazione del fondo in questione»;
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memorie; Roma Capitale resiste con controricorso.
Considerato che:
1. -il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che dedotta l’esclusione da tassazione ICI in ragione sia del vincolo pertinenziale che astringeva l’area circostante alla Casa generalizia, di natura edificabile, e de lla sua destinazione d’uso, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ), in relazione alla l. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a ), sia RAGIONE_SOCIALEa stessa
autonoma rilevanza di detta area, secondo la citata disposizione agevolativa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua destinazione ad attività «di natura spirituale, culturale, assistenziale, ricettive, ricreative e sportive, con modalità non commerciali» – il giudice del gr avame, nell’escludere (così esaminandolo) il motivo di ricorso che involgeva la dedotta pertinenzialità RAGIONE_SOCIALE‘area in questione, non aveva pronunciato sul profilo di censura che involgeva (diversamente) l’autonoma rilevanza RAGIONE_SOCIALEa effettiva destinazione d’uso (ad attività non commerciali) RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile che, pertanto, in ragione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) RAGIONE_SOCIALE‘esenzione andava, per l’appunto, esclusa da tassazione ;
1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sull’assunto che controparte, nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato le specifiche deduzioni svolte da essa esponente in ordine alla destinazione d’uso del complesso immobili are, e RAGIONE_SOCIALE‘area circostante, ed alla cui stregua emergevano le rispettive destinazioni ad attività di religione e di culto e, ad ogni modo, di natura (non commerciale e) assistenziale, didattica, culturale, ricreativa e di ricezione, così che il giudice del gravame non aveva valutato la prova che avrebbe dovuto ritenersi conseguente ad un siffatto difetto di contestazione;
1.3 – col terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ), assumendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso l’applicazione, nella fattispecie, RAGIONE_SOCIALEa causale di esenzione prevista da detta disposizione, RAGIONE_SOCIALEa quale ricorrevano tutti i presupposti (soggettivo e oggettivo), quest’ultimo da correlare all’utilizzazione
effettiva RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare, indipendentemente dalle stesse risultanze catastali;
– in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi:
– del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225, a cui riguardo sono stati prodotti: a) – la domanda di definizione, che riguardava due cartelle esattoriali, l’una RAGIONE_SOCIALEe quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2003, in contestazione; b) – la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione, ed il relativo piano di rateizzazione; c) – documentazione in ordine al versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute (in cinque rate);
– del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1bis , conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito – ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017, recante Regolamento di attuazione del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1bis , cit. – il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodotto la relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguito contestualmente alla domanda e con ulteriori due rate (per importo complessivo pari ad € 21.610,38), nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe date di scadenza indicate nel regolamento adottato da Roma Capitale (art. 5);
– del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 a cui riguardo è stata prodotta la domanda di definizione agevolata – presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale Roma Capitale ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., – ove risulta esposta l’indicazione di un
complessivo versamento già eseguito (per € 49.048,79 ) a fronte di un debito di € 40.932 .06;
2.1 -con ordinanza interlocutoria resa all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘undici maggio 2022, la Corte ha disposto acquisirsi da Roma Capitale informazioni scritte in ordine alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in contestazione e l’Ente impositore ha dato riscontro all’ordinanza confermando, in sintesi, i versamenti eseguiti dalla contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALEe definizioni agevolate previste dal d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit. (per € 27.465,72) e del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1-bis, cit. (per € 21.610,38);
2.2 -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (recepito da Roma Capitale con la citata Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019), per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
«La definizione si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 31 maggio 2019 … Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.» (comma 6, ult. prop.);
«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.» (comma 9);
«L’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.» (comma 12);
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.» (comma 13);
2.3 -risultando, quindi, che -come conferma lo stesso Ente impositore -le somme dovute a titolo di definizione agevolata ( ex d.l. n. 118 del 2019, art. 6, cit.) rinvenivano da pregressi versamenti eseguiti dalla contribuente e, ad ogni modo, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato un diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;
– le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);
non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.