Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21530/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 484/07/2017, depositata in data 22 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento n. T7U010500956 ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008.
L’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Novara –
rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando, a fronte di un reddito dichiarato pari a € 0,00, un maggior reddito di € 55.787,63 per l’anno d’imposta 2008. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale gravata da mutuo ipotecario, possesso di autoveicoli e acquisto di autovettura.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Novara; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 37/03/2015, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito accertato nella misura di € 46.172,63.
Contro tale decisione proponevano appello dinanzi alla C.t.r. del Piemonte, per le parti di rispettiva soccombenza, sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate.
Con sentenza n. 484/07/2017, depositata in data 22 marzo 2017, la C.t.r. adita accoglieva solamente il gravame del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha applicato la regola dello
scostamento biennale di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato per emettersi accertamento anche in sede giurisdizionale, non circoscrivendola, quindi, alla sola fase procedimentale in cui l’Ufficio procede all’accertamento, in questo modo esonerando il contribuente dalla prova contraria su tutto quanto il maggior reddito accertato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la prova contraria fosse integrata dalla sola dimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non anche dall’effettivo loro impiego, quantomeno presumibile, per sostenere le spese attenzionate dall’Ufficio.
Va premesso che, in data 5 novembre 2024, il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver presentato, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.l. L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alla presente controversia tributaria; all’uopo ha allegato i modelli F24 delle rate pagate per un totale di € 2.626,05.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è
estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024.