Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10396/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME Antonio Maria (domicilio digitale: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 10512/2022 depositata il 14 dicembre 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento
con il quale determinava con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992, il reddito del predetto contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2006.
Il Pastura impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo per ritenuta inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 10512/2022 del 14 dicembre 2022, rigettava l’appello erariale.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Pastura ha resistito con controricorso, con il quale ha opposto l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202, della L. n. 197 del 2022, chiedendo, conseguentemente, di dichiarare l’estinzione del giudizio e instando, altresì, per la condanna della parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000.
1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver erroneamente ritenuto che l’inosservanza del termine dilatorio di cui al citato art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 fosse idonea a determinare
la nullità dell’impugnato avviso di accertamento, sebbene questo fosse stato emesso a sèguito di indagini cd. , e non di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’esercizio commerciale o professionale del contribuente.
Con il secondo motivo sono prospettate: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente «ratione temporis» , e del D.M. 10 settembre 1992; (b)a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si imputa ai giudici regionali di aver omesso di compiere un esame analitico delle prove documentali addotte dal contribuente allo scopo di contrastare la fondatezza della pretesa tributaria.
2.2 Viene, inoltre, lamentato che la gravata decisione risulterebbe «in parte qua» nulla, siccome corredata di una motivazione solo apparente.
Così riassunti i mezzi di impugnazione articolati dalla difesa erariale, va preliminarmente esaminata l’istanza di estinzione del presente giudizio avanzata dal controricorrente Santo COGNOME
3.1 L’istanza è fondata.
3.2 Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della L. n. 197 del 2022, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»; con la precisazione che «il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.3 Ciò posto, va osservato che:
(a)la vertenza di cui trattasi è attribuita alla giurisdizione tributaria e non rientra fra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente del comma 193 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022; (b)di essa è parte l’Agenzia delle Entrate; (c)il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge citata; (d)la domanda di definizione agevolata è stata presentata entro il 30 settembre 2023 e a quel tempo il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; (e)entro la medesima data l’istante ha provveduto a versare la prima rata dell’importo dovuto per la definizione, calcolato in misura pari al 15 per cento del valore della controversia, essendo l’Amministrazione Finanziaria risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado; (f)non è stato notificato al contribuente l’eventuale provvedimento di diniego della definizione agevolata entro il 30 settembre 2024.
3.4 Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’accesso alla definizione agevolata della lite pendente, va dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 198, primo periodo, della L. n. 197 (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019), con conseguente assorbimento dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dal secondo periodo del comma 198 testè richiamato.
Non può essere accolta la domanda ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. formulata dal controricorrente, in difetto del necessario presupposto della soccombenza della controparte e della sua condanna alla rifusione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5589/2020, Cass. n. 32090/2019).
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-
quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197 del 2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione