Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 2649/2017 depositata in data 2/10/2017, non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 20/12/2024 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Definizione agevolata – Dl n. 118 del 2019.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11066/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Rimini, emetteva quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 nonché provvedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti di NOME COGNOME a seguito di PVC della Guardia di Finanza presumendo che le somme trasferite dal contribuente nella Repubblica di San Marino, in violazione degli obblighi dichiarativi di cui al decreto legge n. 167 del 1990 (omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), fossero costituite da redditi riconducibili al contribuente e sottratti a tassazione.
Il contribuente proponeva ricorso che era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Rimini (CTP).
La Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna (CTR) rigettava l’appello erariale. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che il contribuente aveva aderito al cd. scudo fiscale con effetto preclusivo dell’accertamento in forza degli articoli 13bis del decreto-legge n. 78 del 2009 e 14 del decreto-legge n. 50 del 2001, avendo assolto all’onere di provare l’astratta riconducibilità delle somme emerse con quelle oggetto di accertamento.
Contro tale decisione l ‘Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva ma ha depositato la procura speciale in favore dell’avv. NOME COGNOME
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 20/12/2024, per la quale il contribuente ha depositato memoria con allegata documentazione.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 13bis del d.l. n. 78 del 2009, 14 e 15 del d.l. n. 350 del 2001, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto che, ai fini dell’operatività dell’effetto preclusivo
dello scudo fiscale, la relazione tra gli importi scudati e gli importi accertati fosse da intendersi in termini meramente quantitativi, di semplice capienza dei primi rispetto ai secondi; tale interpretazione è contraria alla stessa ratio dello scudo fiscale che è quella di far rientrare nel circuito della legalità le attività esportate o costituite all’estero in violazione della normativa nazionale sul monitoraggio fiscale, occorrendo che il contribuente dia invece la prova di uno stretto collegamento tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati.
In data 2 dicembre 2024 il contribuente, assistito dall’avv. NOME COGNOME che già aveva depositato in atti procura alle liti, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n . 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018; egli ha allegato la domanda di definizione agevolata presentata in data 29 maggio 2019 per ciascun avviso di accertamento e per l’atto di contestazione indicati in sentenza come oggetto di causa, unitamente ai modelli F24 attestanti il pagamento della prima o unica rata. Precisamente ha depositato:
domanda di definizione agevolata in relazione all’avviso n. THU01201428 per Irpef 2004, acquisita con numero di protocollo 0918468;
domanda di definizione agevolata in relazione all’avviso n. THU01201429 per Irpef 2005, acquisita con numero di protocollo 0918473;
domanda di definizione agevolata in relazione all’avviso n. THU01201444 per Irpef 2006, acquisita con numero di protocollo 0918478;
domanda di definizione agevolata in relazione all’avviso n. THU01201445 per Irpef 2007, acquisita con numero di protocollo NUMERO_DOCUMENTO;
domanda di definizione agevolata in relazione al provvedimento di irrogazione sanzioni n. THUCOT200978 acquisita con numero di protocollo NUMERO_DOCUMENTO.
Unitamente alle domande il contribuente ha altresì depositato i moduli F24 attestanti il pagamento della prima o unica rata per ogni domanda.
Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv . dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego della definizione; né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione.
Da tali circostanze deriva l ‘estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 .
Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del medesimo testo legislativo, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.