Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21159 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 29/07/2024
Registro Invim Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26608/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f.: CODICE_FISCALE), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (cf.: 80224030587), presso i cui uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis domicilia (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 421/2018, depositata il 12 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2014, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari estinto il giudizio.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 421/2018, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, recava l’accoglimento del l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte ipocatastali dovute dai contribuenti in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare.
1.1 -Il giudice del gravame ha ritenuto che -venendo in considerazione un’operazione (cessione di beni) rientrante nel campo di applicazione dell’Iva – in ragione del principio di alternatività Iva/Registro posto dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, all’amministrazione non poteva ritenersi consentito di rettificare il valore dichiarato dei beni in quanto una siffatta rettifica poteva essere operata (solo) in relazione alla disciplina posta in tema di Iva (d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e ss.).
-L’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.
COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, ed al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10, 12, 13 e art. 1bis della tariffa allegata, deducendo, in sintesi, che -formando oggetto dell’atto impositivo impugnato le sole imposte ipotecaria e catastale –
erroneamente il giudice del gravame ne aveva escluso la legittimità, trovando applicazione, nella fattispecie, il criterio di accertamento, ed il presupposto impositivo (valore venale del bene), disciplinati con riferimento all’imposta di registro né la re ttifica di valore potendosi ritenere subordinata ad una (previa) rettifica iva oltrechè alle disposizioni poste con riferimento alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.
2. -In via pregiudiziale, va rilevato -così come deduce la ricorrente dietro deposito di una nota della Direzione provinciale di Foggia -che l’atto impositivo in contestazione ha formato oggetto di definizione agevolata ai sensi del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58, il cui art. 16bis ha riaperto i termini della definizione agevolata (già) prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136.
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394).
Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).
3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.) né ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che – mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) -e conseguendo, peraltro, la dichiarazione di estinzione del giudizio da iniziativa RAGIONE_SOCIALE parti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa, tra le parti, le spese di causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.