Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30593/2021 proposti da:
NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE (PI) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) ed ivi residente, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pisa (C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica certificata: EMAIL), unitamente, ma con poteri disgiunti, all’AVV_NOTAIO del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; casella di posta elettronica certificata: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultimo , sito in Roma (RM) RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente – contro
Avviso accertamento ICI -Estinzione per definizione agevolata
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PONTEDERA (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del dirigente pro tempore AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, autorizzata con determinazione n. 1 del 03/01/2022, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Firenze (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo email: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Corso INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 486/6/2021 emessa dRAGIONE_SOCIALE CTR Toscana in data 26/04/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava dinanzi RAGIONE_SOCIALE CTP di Pisa un avviso di accertamento relativo all’IMU per l’anno 2012, pari ad € 9.683,69 (oltre a sanzioni per € 6.935,58), con cui era stata negata l’esenzione dall’imposta con riferimento al possesso di terreni divenuti edificabili, in quanto non era stata riconosciuta al contribuente la qualifica di coltivatore diretto.
La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando, tra l’altro, che il COGNOME aveva dimostrato di possedere la detta qualifica (attraverso l’iscrizione del padre negli appositi elenchi comunali previsti dRAGIONE_SOCIALE legge n. 9/1963, le dichiarazioni annuali rilasciate ai fini della concessione degli aiuti comunitari, la conseguente assegnazione da parte della Provincia di Pisa di 280 litri di gasolio agricolo con applicazione dell’aliquota ridotta, la percezione per l’anno 2007 del premio unico annuale da parte della Comunità europea e la regolare coltivazione del terreno).
Sull’appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava la legittimità dell’avviso impugnato, affermando, per quanto qui rileva, che la CTP aveva accolto il ricorso valorizzando, al fine di ritenere provata la
qualità di coltivatore diretto del COGNOME, circostanze irrilevanti, che il principio dettato dal comma 1 dell’art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (secondo cui è imprenditore agricolo professionale colui che “dedica alle attività agricole di cui all’art 2135 del codice civile…. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro’) era estensibile anche in tema di IMU, che il maturare del trattamento pensionistico escludeva che il soggetto che aveva fruito dell’agevolazione fino a quel momento potesse essere ancora considerato coltivatore diretto e che Il valore di € 55,00 al mq doveva ritenersi congruo sulla base della delibera del C.C. n. 66/2006, cui per costante giurisprudenza doveva attribuirsi un valore presuntivo, e tenuto conto del fatto che il valore dell’area determinato nella delibera in € 75,00 era stato ridotto ad € 55,00 proprio in relazione all’andamento del mercato.
Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di cinque motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con l’art. 78 bis d.l. n. 104/2020, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’agevolazione per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per gli IAP sarebbe di per sé preclusa per i contribuenti titolari di trattamento pensionistico.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che egli aveva dimostrato inequivocabilmente di possedere tutti i requisiti, formali (quali la sua iscrizione RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e sostanziali, richiesti per la spettanza del beneficio fiscale di cui si discuteva, come accertato dRAGIONE_SOCIALE competente Regione.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR avRAGIONE_SOCIALEto la stima contenuta in una delibera comunale del 2006 risalente a sei anni prima di quello oggetto di accertamento.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto incontrovertibile il valore assunto nella citata delibera, omettendo qualsiasi apprezzamento sulle stime da lui offerte.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006, 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per a ver la CTR ritenuto l’atto di accertamento impugnato ‘congruamente motivato’.
Con nota del 16.2.2024 l’Amministrazione comunale ha evidenziato che <>.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, de l d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia (come nel caso di specie) ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.2.2024.