Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10402/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l o studio di quest’ultimo in INDIRIZZO
– controricorrente- nonché
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Messina;
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 848/10/2018 depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, il 23/02/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per l’IRPEF relativa all’anno 2004, a seguito di controllo automatizzato a norma dell’art. 36bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, in dipendenza di dichiarazione integrativa presentata nell’anno 2006 per l’indicazione di una minusvalenza omessa, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della medesima e della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 34/12/2009 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina il 10/02/2009, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente potesse emendare l’omissione della minusvalenza nella dichiarazione relativa all’IRPEF 2004 (per l’anno d’imposta 2003) con una dichiarazione integrativa presentata nell’anno 2006.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/01/2024, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’ unico motivo la difesa erariale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8bis , del d.P.R. 22/07/1998, n. 322 (nel testo vigente ratione temporis ), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto i giudici della CTR che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata dal contribuente nel termine previsto dall’artt. 43 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 al fine di emendare un errore commesso in suo danno.
In data 2/07/2021 il controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv, in l. n. 136 del 2018, corredata della prova dei pagamenti RAGIONE_SOCIALE rate fino a quel momento maturate, e, successivamente, prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate ulteriori fino alla diciannovesima, chiedendo, anche nella memoria, pronuncia di estinzione e cessazione della materia del contendere.
Entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018; non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di ques to giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto.
Occorre pertanto dare atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata e dichiarare estinto il giudizio.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n. 21826/2020).
Alla luce dell ‘ estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018. Coì deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.