Definizione Agevolata: La Via d’Uscita dal Contenzioso Fiscale
Un lungo contenzioso tributario, arrivato fino all’ultimo grado di giudizio, può concludersi non con una vittoria o una sconfitta, ma con la sua semplice estinzione. Questo è ciò che accade quando il contribuente sceglie la strada della definizione agevolata, uno strumento che permette di chiudere le pendenze con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo meccanismo, dimostrando come la scelta di un accordo possa porre fine a una lite giudiziaria pluriennale.
I Fatti del Caso: Dagli Studi di Settore alla Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente per l’anno d’imposta 2005. La pretesa fiscale si basava sui risultati degli studi di settore, uno strumento che all’epoca veniva utilizzato per stimare il reddito presunto di un’attività economica.
Il contribuente ha impugnato l’atto, dando inizio a un percorso giudiziario che lo ha visto soccombere sia in primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, presso la Commissione Tributaria Regionale. Non dandosi per vinto, ha proposto ricorso per Cassazione, portando la questione davanti alla Suprema Corte.
La Scelta Strategica della Definizione Agevolata
Mentre il giudizio era pendente in Cassazione, si è verificato l’evento decisivo. Il legislatore ha introdotto una nuova normativa che prevedeva la possibilità di una definizione agevolata delle liti fiscali (nello specifico, l’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016). Cogliendo questa opportunità, il contribuente ha aderito alla procedura, regolarizzando la propria posizione con il Fisco.
Di conseguenza, il suo difensore ha formalmente dichiarato in giudizio di rinunciare al ricorso. Questa mossa non rappresenta una resa, ma la logica conseguenza del perfezionamento della sanatoria fiscale, che ha di fatto eliminato l’oggetto stesso della controversia.
Le Motivazioni della Corte: L’Estinzione come Conseguenza Diretta
La Corte di Cassazione, presa nota della dichiarazione del difensore e del perfezionamento della definizione agevolata, non è entrata nel merito della questione originaria (la legittimità dell’accertamento basato sugli studi di settore). Ha invece applicato un principio procedurale fondamentale: se viene meno la materia del contendere, il processo si estingue.
L’adesione alla sanatoria ha risolto la controversia tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate al di fuori delle aule di tribunale. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate, una soluzione comune in casi di cessazione della materia del contendere.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contribuenti
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: la definizione agevolata non è solo un modo per pagare meno tasse, ma un potente strumento processuale. Essa offre una via d’uscita certa e definitiva dai contenziosi tributari, anche quando questi hanno raggiunto il massimo grado di giudizio. Per il contribuente, significa porre fine a anni di incertezza e costi legali. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse su altri casi. La decisione evidenzia come una scelta strategica, basata sulle opportunità offerte dalla legislazione, possa rivelarsi più vantaggiosa di un’incerta battaglia legale fino all’ultima sentenza.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. L’adesione alla sanatoria fa venire meno l’oggetto della controversia, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute fino a quel momento. Ciascuna parte, quindi, paga il proprio avvocato.
È possibile aderire a una definizione agevolata anche se il caso è già arrivato in Corte di Cassazione?
Sì, il provvedimento dimostra che è possibile aderire a una definizione agevolata e ottenere l’estinzione del giudizio anche nella fase finale del contenzioso, davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19524/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – ROMA n. 116/2016, depositata in data 15/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME ‘il contribuente’ ) ha impugnato per cassazione la sentenza indicata in epigrafe , che rigettò l’appello avverso la sentenza di primo grado della C.T.P. di Roma che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso in relazione all’anno d’imposta 2005 , sulla base degli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che:
Il difensore del contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo il COGNOME aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225 del 2016.
Essendosi perfezionata la definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 ottobre 2024