Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
CARTELLE DI PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9829/2017 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (già s.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato,
presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – MILANO, n. 5334/2016, depositata in data 17/10/2016; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 13 settembre 2024;
Rilevato che:
In data 15 maggio 2012, l’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME, NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE (poi trasformatasi in sRAGIONE_SOCIALE), d’ora in avanti, ‘i contribuenti’ , le seguenti cartelle di pagamento: n. 11720120007428703, emessa nei confronti del COGNOME, per euro 69.504,18, a titolo di maggiore Irpef e relativa addizionale regionale, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica dell’atto, in relazione all’anno d’i mposta 2005; n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa nei confronti di NOME COGNOME, per euro 72.864,18, a titolo di maggiore Irpef e relativa addizionale regionale, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica dell’atto, in relazione all’anno d’imposta 2005; n. P_IVA, emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per euro 13.745,88, a titolo di maggiore Irap ed Iva, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, in relazione all’anno d’imposta 2005; n. P_IVA, emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per euro 373,52, a titolo di interessi per sospensione per imposte dirette e indirette, in relazione all’anno 2011. L’agente della riscossione richiese il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme sopra specificate sulla base dei ruoli emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO,
T93010G02391/2010, T93010G02390/2010, impugnati dai contribuenti (asseritamente) vittoriosamente.
Questi ultimi erano scaturiti dalla rettifica dei valori di realizzo di alcune cessioni immobiliari. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ritenne applicabili agli immobili oggetto di cessione i valori OMI stilati dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio con riferimento alla zona semicentrale di Luino, le cui quotazioni erano più elevate di quelle della zona periferica di Luino.
Gli odierni contribuenti impugnarono i predetti avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Varese, evidenziando che gli immobili oggetto RAGIONE_SOCIALE cessioni immobiliari non si trovavano nella zona semicentrale di Luino, bensì nella zona periferica della città, sicché i valori da tenere come riferimento ai fini fiscali erano diversi da quelli assunti dall’RAGIONE_SOCIALE.
La C.T.P. di Varese accolse il ricorso dei contribuenti ‘per quanto di ragione’ , stabilendo che il valore degli immobili dovesse essere determinato ‘con riferimento alle tabelle OMI nei valori minimi’ .
Detta sentenza passò in giudicato perché non impugnata.
Sulla base di tale sentenza furono emesse le cartelle di pagamento impugnate con i ricorsi di primo grado, successivamente riuniti.
Gli odierni contribuenti si lamentarono dell’illegittimità degli atti impositivi in quanto emessi in violazione della sentenza della C.T.P. passata in giudicato, oltre che della quantificazione degli importi iscritti a ruolo.
Evidenziarono che la sentenza della C.T.P., passata in giudicato, era stata male interpretata dall’Ufficio.
Il giudice di primo grado accolse il ricorso dei contribuenti.
L’RAGIONE_SOCIALE propose appello, che fu integralmente accolto dalla C.T.R.
Avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Nel corso del giudizio di cassazione, NOME COGNOME ha proposto istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, rigettata dall’amministrazione .
Egli ha impugnato il detto diniego, notificato al suo difensore in data 1° febbraio 2023, in data 31 marzo 2023, ed al ricorso ha controdedotto l’amministrazione con controricorso depositato dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato.
Il COGNOME ha ulteriormente illustrato le sue ragioni con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.
Anche il COGNOME e la società hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Innanzitutto, si deve esaminare il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, opposto dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base della considerazione che la cartella di pagamento, emessa sulla base della sentenza d’appello che ha riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’originaria cartella poi sgravata dall’amministrazione, non è stata impugnata dal contribuente.
1.1. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è fondato.
L’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ha come oggetto, come risulta chiaramente dalla rubrica, la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, non i carichi di ruolo.
Ne consegue che oggetto finale della definizione agevolata prevista dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 è il rapporto d’imposta di cui si controverte in giudizio.
Orbene, a tale rapporto d’imposta non è estranea la cartella di pagamento, non impugnata, emessa dall’Ufficio sulla base della sentenza d’appello qui impugnata previo sgravio di quella annullata dalla sentenza della C.T.P. (poi successivamente riformata).
In altre parole, la pretesa tributaria di cui si controverte nel presente giudizio di cassazione è esattamente quella fatta valere con la cartella di pagamento, non impugnata, emessa dopo lo sgravio della precedente.
Ne consegue che, avendo il COGNOME versato la somma dovuta per la definizione agevolata, il giudizio nei suoi confronti deve essere dichiarato estinto.
L’intervenuta definizione agevolata della presente controversi a da parte del COGNOME comporta , ai sensi dell’art. 336, comma 2 c.p.c., la caducazione della cartella di pagamento, benché non impugnata, emessa sulla base della sentenza d’appello , ormai privata di ogni rilievo giuridico in seguito al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 5 della legge n. 130 del 2022 (con riferimento al rapporto tra il giudicato favorevole al contribuente formatosi nel processo di cognizione sulla pretesa tributaria, cui è equiparabile, ai fini che qui rilevan o, l’intervenuta definizione agevolata della controversia, e gli atti esecutivi di quella pretesa, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 718 del 13/01/2017, Rv. 642426 -01 , che parla di ‘effetto espansivo esterno’ caducante).
L’intervenuta definizione agevolata con riferimento al COGNOME, tuttavia, non giova agli altri contribuenti odierni ricorrenti, in quanto, per le obbligazioni tributarie fatte valere dall’RAGIONE_SOCIALE nei loro confronti con la notificazione della cartella di pagamento a ciascuno di essi notificata, essi non sono tenuti in solido con il COGNOME.
Nei confronti della società e di NOME COGNOME, dunque, il ricorso per cassazione deve essere deciso nel merito.
2. Con un unico complesso motivo, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 143/12/11 e degli artt. 7 e 10 L. n. 212/2000, nonché 3, 23 e 97 Cost.’ , i contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che il valore minimo degli immobili compravenduti, sui quali l’Ufficio avrebbe dovuto calcolare la plusvalenza tassabile, secondo la sentenza della C.T.P. di Varese n. 143/12/11, non era 1.300 euro, come erroneamente indicato nella motivazione di tale ultima sentenza; bensì era 1.000 euro.
Si sarebbe trattato, secondo i contribuenti, di un errore materiale, evincibile dal fatto che gli immobili in questione si trovano in una zona di Luino (VA) che la stessa RAGIONE_SOCIALE, in motivazione, aveva riconosciuto essere ‘periferica’, ed il cui valore minimo di cessione, secondo i dati OMI assunti dalla stessa sentenza come probanti, non era pari ad euro 1.300, ma era pari ad euro 1.000.
2.1. Il motivo è infondato.
L’interpretazione della sentenza della C.T.P. di Varese n. 143/12/11 data dal giudice di appello è ragionevole e conforme alle regole ermeneutiche.
L’errore materiale è tale se, dal contesto dell’atto, esso emerge al di là di ogni ragionevole dubbio e se esso può essere interpretativamente corretto sulla sola base dell’atto che ne è affetto, senza il ricorso ad elementi o a documenti esterni, il cui significato e la cui portata potrebbero anche essere stati fraintesi o male interpretati dai redattori dell’atto (sentenza) contenente il presunto errore.
In altri termini, l’errore materiale è un errore ostativo, che non riguarda il processo di formazione della volontà, ma solo la corretta rappresentazione esteriore della stessa, evincibile ictu oculi da una mera lettura dell’atto contenente l’errore , dovuto a una mera svista o
disattenzione del redattore (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv. 619760 – 01).
Nel caso di specie, la mera ‘materialità’ dell’errore denunciato non emerge nitidamente, con la conseguenza che, per porvi rimedio, i contribuenti avrebbero dovuto proporre appello avverso la sentenza della C.T.P. della cui interpretazione si discute.
In conclusione, nei confronti di NOME COGNOME il giudizio deve essere dichiarato estinto, mentre il ricorso proposto da NOME COGNOME e dalla società deve essere rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE esime dalla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione nei confronti di COGNOME e della società, mentre restano a carico del COGNOME le spese da lui sostenute per il giudizio di cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata a rimborsare a NOME COGNOME le spese del subprocedimento di impugnazione del diniego di definizione agevolata, spese che si liquidano in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti di NOME COGNOME.
Rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del subprocedimento di impugnazione del diniego di definizione agevolata, che si liquidano in euro duemilaseicento per
compenso, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.