Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO Roma;
-controricorrente – e contro
NOME ;
OGGETTO: Irpef 2009 -Condono – Cartelle relative ad esecuzione parziale -Conseguenze.
-intimata – avverso
la sentenza n. 4673, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13.12.2021, e pubblicata il 23.12.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME separati avvisi di accertamento, recanti nn. T93013C01053/2014 (COGNOME) e T93013C01054/2014 (COGNOME), in conseguenza di plusvalenze immobiliari ritenute conseguite nell’anno 2009.
I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo censure nel merito. La CTP riuniva i ricorsi e li rigettava.
I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. COGNOME NOME e NOME depositavano quindi documentazione relativa all’accesso alla procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione ter , e domandavano dichiararsi l’estinzione del giudizio. La CTR accoglieva l’istanza.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. NOME COGNOME resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 3 del Dl n. 119 del 2018, come conv., perché la CTR ha erroneamente dichiarato estinto l’intero giudizio.
Chiarisce l’Amministrazione finanziaria che, a seguito della favorevole sentenza conseguita in primo grado, ha provveduto a notificare ai contribuenti cartelle di pagamento volte all’esazione provvisoria parziale (2/3) in corso di causa. La procedura beneficiale è stata quindi attivata nei confronti di queste cartelle esattoriali dai contribuenti, che hanno provveduto ad onorare gli oneri assunti e la pretesa tributaria si è effettivamente estinta in relazione alle somme riportate negli atti esattivi.
Tuttavia il presente giudizio ha ad oggetto gli avvisi di accertamento, e la CTR non si è affatto pronunciata su questi, che pure continuano ad essere pienamente validi ed efficaci in relazione alla parte di pretesa tributaria non estinta, pertanto nella misura di un terzo.
2.1. Il ricorrente oppone che, non contestando la ricostruzione dei fatti come operata dall’Ente impositore, l’errore in cui è incorsa la CTR è un errore revocatorio, non contestabile mediante il ricorso per cassazione.
2.2. Invero la CTR è incorsa in un errore di giudizio, applicando le conseguenze della procedura di definizione agevolata a degli avvisi di accertamento, neppure condonabili mediante la procedura di definizione agevolata attivata, mentre la stessa risulta valida ed operativa, ma in relazione ad atti diversi, e solo parzialmente incide sulla pretesa tributaria oggetto di questo giudizio. Un errore di diritto, quindi.
2.3. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo esame.
2.4. Nel suo controricorso NOME COGNOME ha comunicato che la moglie, NOME COGNOME è scomparsa in data 16.4.2021, e lui ha rinunciato all’eredità, rimanendo però eredi i figli. Peraltro il ricorso
per cassazione non è stato notificato agli eredi, bensì alla contribuente scomparsa, presso il difensore.
In sede di rinvio la CTR provvederà pertanto anche a verificare la fondatezza degli argomenti riassunti, e le ricadute sul presente giudizio delle esposte circostanze, non trascurando quando la scomparsa della contribuente è divenuta nota nel processo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.