Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20385 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37178/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, NAPOLI n. 4153/2019 depositata il 10/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta n. 20131T002552000 in relazione alla vendita, in comune e pro indiviso, dai sigg. COGNOME Maria, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Antonio, alle società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, di un terreno in Aversa.
Nei confronti dei venditori, i quali non avevano impugnato l’avviso di rettifica, è stata emessa cartella di pagamento n. 097 2017 01938556 15 (con sottonumeri da 000 a 006) contenente iscrizioni a ruolo per imposte di registro, ipotecarie e catastali, sanzioni, interessi ed oneri accessori, effettuate dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, per l’importo complessivo di € 461.013,01, in relazione al suddetto ‘atto anno 2013 serie 1T numero 002552’.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, la quale ha emesso la sentenza n. 377/2018 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, rideterminando il dovuto in euro 140,00 per mq, da decurtare, poi, del 20%, il valore del terreno e compensava le spese.
Tale decisione è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate e, con ricorso incidentale, da ambedue le società contribuenti, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento.
Avverso la suddetta sentenza di gravame le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
In data 27/01/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto fissarsi udienza a seguito di rigetto della istanza di condono.
In data 9/12/2024, part ricorrenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge L. n. 197/2023.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 13/12/2024 il diniego della definizione agevolata e, successivamente, in data 9/1/2025 il nulla osta alla declaratoria di estinzione.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 380.bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Considerato che:
-nelle more della pendenza del giudizio, i venditori hanno presentato domanda di adesione (nello specifico, il coobbligato NOME COGNOME prevedendo la modulistica la presentazione da parte di un unico soggetto) alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. ‘rottamazione quater ‘) prevista dalla L. n. 197/202 2;
-tra i suddetti carichi rientra anche la cartella di pagamento recante n. 097 2017 01938556 15;
-Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato l’importo dovuto per la definizione (con atto denominato: ‘Documento rif. AT 09790202300734311181’);
-a seguito di richiesta è stata anche accolta l’istanza di rateizzazione;
-sono state versate le prime due rate, secondo le scadenze previste;
-la parte contribuente ha successivamente chiesto ad Agenzia Entrate Riscossione di comunicare il rimanente importo dovuto per estinguere anticipatamente la definizione agevolata;
-con PEC in data 11.3.2024, Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato l’importo da corrispondere per il saldo in estinzione anticipata della definizione agevolata (con atto denominato: ‘Documento rif. NUMERO_CARTA);
-uno dei condebitori solidali (di parte venditrice) ha definito l’atto impositivo con riferimento alla cartella che era stata emessa (cd. rottamazione);
-risulterebbe anche corrisposto l’intero importo dovuto per la definizione agevolata della cartella di pagamento, atteso che tale
importo, corrispondente a € 151,523,08, pare versato con bonifico in data 13.3.2025;
-l’Agenzia ha riscontrato la memoria dando atto dell’avvenuta definizione da parte del condebitore solidale e rappresentando che <>;
2. ritenuto che:
-l’avvenuta definizione, riguardante le intere imposte accertate e liquidate, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i coobbligati in solido e, quindi, anche nei confronti dei ricorrenti acquirenti;
-in proposito, la Corte ha rimarcato che la solidarietà dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 c.c., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’ eadem res debita , cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031);
in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. Cass. 08/07/2024, n. 18629, che adde Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.; Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.);
-pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);
rilevata comunque la adesione della amministrazione da ultimo comunicata;
le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in relazione alle dedotte modalità di definizione del giudizio;
trattandosi di declaratoria di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cu i all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.