Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17494 Anno 2024
Oggetto: Tributi
accisa sulla lavorazione dei tabacchi- 2005-
impugnativa di diniego di definizione agevolata
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17494 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 21882 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 202 0, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso , dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso
l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore EMAIL;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE ‘Umbria , n. 315/01/2019, depositata in data 28 novembre 2019, non notificata;
e sul ricorso proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore EMAIL;
-Ricorrente successivo-
Contro
RAGIONE_SOCIALE persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
;
-intimata- per l’annullamento del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata notificato il 23.10.2023;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello successivo avverso il diniego di definizione agevolata;
Udito per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO e per la contribuente l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 26 gennaio 2018, a NOME COGNOME avviso di intimazione sulla base di presupposta cartella notificatale in data 2.10.2007, per il pagamento di imposta di fabbricazione oli minerali e derivati (U.T.I.F.) relativa al 2005, quale erede coobbligata in solido di COGNOME NOME, obbligato in via principale e solidale con l’RAGIONE_SOCIALE
Avverso il suddetto atto di intimazione la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla presupposta cartella. Si costituiva l’ Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione eccependo la natura decennale del termine di prescrizione, trattandosi di accise sulla lavorazione dei tabacchi (per il 2005), nonché, in ogni caso, l’avvenuta interruzione dei termini di prescrizione .
La CTP di Terni, con sentenza n. 143/02/2018, accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4.La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Umbria, con la sentenza n. 315/01/2019, depositata in data 28 novembre 2019, confermava la decisione di prime cure.
In punto di diritto, il giudice di appello ha ritenuto non dirimenti gli argomenti utilizzati (le tre cifre finali del codice RAGIONE_SOCIALEa cartella) per dimostrare l’emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella relativamente ad imposte di fabbricazione del tabacco; anzi la difesa RAGIONE_SOCIALEa contribuente aveva dimostrato con la documentazione prodotta che la società RAGIONE_SOCIALE, nel 2005, non esisteva ancora e, comunque, non si dedicava alla produzione del tabacco; pertanto, il termine di prescrizione
applicabile alla fattispecie era di cinque anni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del d.lgs. n. 504/1995. Non poteva riconoscersi efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla istanza di rateizzazione in quanto a presentare il piano di rientro erano stati altri soggetti.
6.Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
7.Resiste con controricorso la contribuente.
8.Nelle more del giudizio, la contribuente presentava all’ Ente impositore, RAGIONE_SOCIALE, domanda di definizione agevolata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 186, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022 che, con provvedimento notificato il 23.10.2023, veniva denegata.
Avverso l’atto di diniego, la contribuente propone ricorso successivo per cassazione, notificato il 18.12.2023, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, COGNOME denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio: 1) per essere la CTR incorsa in un errore di percezione nel ritenere non provata dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione la riconducibilità dei crediti portati dalla cartella presupposta all’imposta di fabbricazione oli minerali e derivati (UTIF) relativa al 2005 laddove la natura del credito azionato e l’ente impositore (RAGIONE_SOCIALE) risultavano pacifici dagli atti di causa (ricorso introduttivo; CTP di Terni e contenuto RAGIONE_SOCIALEa cartella); 2) per avere la CTR omesso l’esame di fatti decisivi qual era il contenuto del ricorso originario in cui si riconosceva l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa e l’ente debitore.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto, con una motivazione apparente: 1) non provati dall’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione la pretesa natura del credito portato dalla presupposta cartella di accisa sulla lavorazione dei tabacchi e il fatto che lo stesso gravasse sulla RAGIONE_SOCIALE e sul debitore solidale NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa detta società; 2) decorso il termine di prescrizione quinquennale non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla istanza di rateizzazione del 15.10.2008 senza dare conto RAGIONE_SOCIALE altri atti/eventi che l’Agente RAGIONE_SOCIALE a riscossione aveva dedotto sotto tale profilo (notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella il 2.10.2007; notifica, in data 24.4.2012, di un atto di pignoramento mobiliare; sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ex lege n. 147/2013 dal 27.12.2013 al 16.6.2014; notifica di intimazione di pagamento in data 20.10.2015).
3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 65 del D.P.R. n. 602/73 e 480 c.c. nonché 21 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR: 1) deciso nel merito RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo e sulla correttezza del presupposto RAGIONE_SOCIALEa coobbligazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente anche se la presupposta cartella, in assenza di alcuna opposizione, era divenuta atto definitivo con conseguente inammissibilità di tali contestazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 cit .;2) disconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa coobbligazione in capo alla contribuente, facendo riferimento erroneamente ad altra società (RAGIONE_SOCIALE) costituita nel 2011 sebbene -come dedotto nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.lgs. n. 546/92 -l’iscrizione a ruolo fosse seguita all’accertamento effettuato a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituita nel 1990 , avente ad oggetto ‘ la coltivazione agricola e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi ‘ e, quindi, anche la coltivazione dei tabacchi (per il mancato pagamento dei tributi doganali, per il 2005, anno nel quale era ancora attiva) individuando quali coobbligati sia la detta società che il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa, al cui
decesso, era subentrata, rispetto ai debiti d’imposta di quest’ultimo, la contribuente nella qualità di erede AVV_NOTAIO stesso.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 15, comma 3, del d.lgs. n. 504/95, 2946 c.c., 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, 2948, n. 4 c.c. e 2953 c.c. per avere la CTR ritenuto decorso il termine di prescrizione dei crediti sottesi alla presupposta cartella sebbene: 1) trattandosi di accisa per la lavorazione del tabacco (essendo stato l’accertamento condotto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, costituita ne l 1990 ed esercente ‘attività di coltivazione agricola e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi e quindi anche la coltivazione di tabacchi), il termine di prescrizione fosse decennale ai sensi del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del d.lgs. n. 504/1995 ; 2) pur ammettendo il termine quinquennale di prescrizione, lo stesso fosse stato interrotto da una serie di atti/eventi dedotti dalla contribuente (notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella il 2.10.2007; notifica, in data 24.4.2012, di un atto di pignoramento mobiliare; sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ex lege n. 147/2013 dal 27.12.2013 al 16.6.2014; notifica di intimazione di pagamento in data 20.10.2015) e fossero inammissibili le doglianze relative alla prescrizione maturatasi prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione in data 20.10.2015, in mancanza di opposizione anche di tale avviso.
5.Con il primo motivo del ricorso successivo, la contribuente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 per non avere l’RAGIONE_SOCIALE chiamato nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento l’ente impositore, RAGIONE_SOCIALE, non afferendo la controversia esclusivamente alla regolarità o alla validità RAGIONE_SOCIALE atti esecutivi.
Con il secondo motivo, la contribuente denuncia la violazione e falsa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 186 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022, per avere l’RAGIONE_SOCIALE rigettato la domanda di definizione agevolata in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 186, cit. , era prevista la possibilità di definizione
condonistica per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui era parte del giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE non essendo invece contemplata, nel novero dei soggetti coinvolti nella controversia, l’RAGIONE_SOCIALE; tale interpretazione, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, strideva con la ratio RAGIONE_SOCIALEa legge, atteso che, nella specie, il rapporto si doveva intendere come trilaterale, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE avvalsa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE come ente preposto alla riscossione.
Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso successivo proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 315/01/19 RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALE‘Umbria che aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente avverso l’intimazione di pagamento noti ficatole in data 26 gennaio 2018.
In primo luogo, si deve rilevare l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione RAGIONE_SOCIALEa lite pendente. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l ‘ art. 16 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella I. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Sez. 5, n. 30704 del 2021; Sez. 5, n. 28168 del 2023).
Il primo motivo del ricorso successivo è inammissibile in quanto nel prospettare la mancata integrazione del contraddittorio – nel giudizio di impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento -nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ente impositore, non aggredisce il contenuto del provvedimento impugnato di diniego di definizione agevolata, risolvendosi sostanzialmente in un ‘non motivo’ .
10. Il secondo motivo del ricorso successivo è infondato.
Nella specie, il provvedimento di diniego di definizione agevolata era stato motivato evidenziando che: « L ‘art. 1, comma 186 RAGIONE_SOCIALEa legge 197/22 prevede la possibilità di definizione agevolata per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte del giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, non contemplando nel novero dei soggetti coinvolti nella controversia l’RAGIONE_SOCIALE Le controversie che sono definibili con domanda rivolta all’Agenz ia sono quelle in cui l’RAGIONE_SOCIALE riveste la qualità di parte nella controversia. Al riguardo il comma 186 richiama una nozione formale di parte vale a dire di soggetto destinatario del ricorso/appello e, quindi, chiamato in giudizio o intervenuto volontariamente. Infatti, qualora non risulti destinataria del ricorso/appello o non venga chiamata in giudizio o non vi sia intervenuta volontariamente , l’RAGIONE_SOCIALE, pur eventualmente rivestendo la qualità di ‘ente creditore’ non ha alcun margine per fornire viabilità amministrativa alla domanda di definizione agevolata ».
La legge n. 197/2022 (legge bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva (c.d. tregua fiscale) tra i quali rientra la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti al primo gennaio 2023, contenuta nell’art. 1, commi 186 -205. Come è noto, la definizione agevolata concerne , ai sensi del comma 186 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge » cioè, alla data del 1° gennaio 2023. (Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 28447 del 2023).
La norma, come precisato nella Relazione illustrativa, ricalca lo schema contenuto nella precedente definizione agevolata contenuta nell’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 sulla c.d. “pace fiscale”, differenziandosene – come si vedrà – essenzialmente sotto due rilevanti profili: il primo, rappresentato dal venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua
fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali (la disposizione, a differenza RAGIONE_SOCIALEa relazione illustrativa, non contiene alcun riferimento agli atti impositivi; si veda sul punto, l a circolare n. 2/2023 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE secondo cui: ‘ Il comma 186 in commento non contiene specificazioni circa la tipologia RAGIONE_SOCIALE atti oggetto RAGIONE_SOCIALE controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi ‘ ; le controversie espressamente escluse dalla definizione agevolata sono quelle concernenti, ai sensi del comma 193, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali comunitarie, l’Iva all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di AVV_NOTAIO); il secondo, rappresentato dall’estensione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata alle controversie contro l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai tributi da questa amministrati. Confermato, invece, il quantum dovuto, pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
13.Il primo requisito di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata attiene alla natura soggettiva RAGIONE_SOCIALEa controversia: la norma definitoria, come previsto al comma 186, è applicabile solo se il giudizio veda coinvolta l’RAGIONE_SOCIALE o l’RAGIONE_SOCIALE.
13.1. Quanto allo status di parte processuale, occorre guardare al profilo formale; pertanto, è sufficiente che tale status sia posseduto dall’RAGIONE_SOCIALE o dall’RAGIONE_SOCIALE (ovvero RAGIONE_SOCIALE enti territoriali) al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma.
Conseguentemente, saranno definibili non soltanto i giudizi instaurati direttamente (mediante notifica del ricorso) nei confronti dei predetti enti, ma anche quelli nei quali gli enti medesimi siano intervenuti, perché chiamati in causa ovvero volontariamente, entro la stessa data.
13.2.Al riguardo, l’RAGIONE_SOCIALE, con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (par. 4), ha evidenziato che: ” Per identificare le liti in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono
definibili le liti nelle quali l’RAGIONE_SOCIALE, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente “.
13.3.In occasione RAGIONE_SOCIALEa precedente edizione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata in esame prevista – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla c.d. “pace fiscale” – dall’art. 6 del d.I. n. 119/2018, la stessa RAGIONE_SOCIALE, con circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 precisò (par. 2.2) che “Per identificare le liti “in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE“, si ritiene che occorra fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti instaurate avverso atti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione nelle quali l’RAGIONE_SOCIALE, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’RAGIONE_SOCIALE e ad atti aventi comunque natura impositiva. Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa RAGIONE_SOCIALE, anche l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione “. Inoltre, come previsto dal comma 205, potranno risultare definibili anche le controversie instaurate nei confronti RAGIONE_SOCIALE enti territoriali, in primis i comuni ovvero gli enti ad essi strumentali (quali i concessionari privati per l’accertamento e la riscossione), qualora gli enti medesimi lo deliberino entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, in sede di conversione in legge del decreto “milleproroghe”2, è stato disposto che i provvedimenti con cui gli enti locali scelgono di applicare la definizione agevolata in oggetto “acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore e sono trasmessi al RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, entro il 30 aprile ‘.
13.4.Restano, dunque, escluse dal perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina in commento le controversie instaurate nei confronti di soggetti diversi dai precedenti: in primis, i giudizi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE (e nei quali, come detto, non sia intervenuta entro il 1° gennaio 2023 l’RAGIONE_SOCIALE o l’RAGIONE_SOCIALE).
13.5.Pertanto, con riguardo alle liti instaurate nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concernenti l’impugnativa di una cartella di pagamento ( o di un intimazione di pagamento) in cui il contribuente, pur avendo formulato uno o più motivi di ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, abbia ritenuto di notificarlo alla sola RAGIONE_SOCIALE, facendo affidamento sul principio contenuto nell’articolo 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 in merito all’onere di chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore, va evidenziato che, qualora l’ente riscossore non lo abbia fatto entro il 1° gennaio 2023, la lite non risulterà definibile non rivestendo l’RAGIONE_SOCIALE o l’RAGIONE_SOCIALE (ovvero l’ente territoriale) lo status di parte processuale a quella data. 14. Il rigetto del ricorso successivo rende necessaria l’analisi dei motivi del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
15. Il secondo motivo- da esaminare in via prioritaria- è fondato con assorbimento RAGIONE_SOCIALE altri.
15.1.Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e RAGIONE_SOCIALE‘omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Come precisato da questa
Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass., sez. 5, n. 2392 del 2024).
15.2.Nella sentenza impugnata, la CTR -a fronte RAGIONE_SOCIALEa iscrizione a ruolo nella presupposta cartella nei confronti di COGNOME NOME (quale erede di NOME COGNOME) RAGIONE_SOCIALEa imposta di fabbricazione oli minerali e derivati (U.T.I.F.) per l’anno 2005 e del verbale RAGIONE_SOCIALEa G.d.F. di Orvieto elevato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel quale veniva accertata ‘ la destinazione di gasolio agricolo, prodotto petrolifero agevolato, ad usi soggetti ad accisa con l’omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa differenziale su tale prodot to’ e successivo invito di pagamento nei confronti di NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa ditta (v. allegati in atti e anche controricorso, pag-3-4)- la CTR si è limitata apoditticamente ad affermare che ‘ gli argomenti utilizzati per dimostrare che la cartella fosse stata emessa per imposte di fabbricazione del tabacco non erano dirimenti (le tre cifre finali del codice RAGIONE_SOCIALEa cartella); anzi la difesa RAGIONE_SOCIALEa parte privata aveva dimostrato con la documentazione prodotta che la società RAGIONE_SOCIALE nel 2005 non esisteva ancora e comunque non si dedicava alla produzione del tabacco ‘ con ciò – facendo riferimento peraltro ad altra società (RAGIONE_SOCIALE costituita nel 2011, v. visura allegata in atti)senza indicare effettivamente le ragioni poste a fondamento del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa natura del credito portato dalla presupposta cartella di accisa sulla lavorazione dei tabacchi e RAGIONE_SOCIALEa coobbligazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente, quale erede di COGNOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE; ugualmente, quanto alla valenza RAGIONE_SOCIALE atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione – considerata quinquennale -del credito portato dalla presupposta cartella, il giudice di appello, dopo averli indicati nella parte in fatto (notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella il 2.10.2007; istanza di rateizzazione del 15.10.2008; notifica, in data 24.4.2012, di un atto di pignoramento mobiliare; sospensione RAGIONE_SOCIALEa
prescrizione ex lege n. 147/2013 dal 27.12.2013 al 16.6.2014; notifica di intimazione di pagamento in data 20.10.2015) si è limitato ad affermare che ‘ Non può riconoscersi efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla istanza di rateizzazione in quanto a presentare un piano di rientro sono stati altri soggetti ‘, con ciò senza indicare le ragioni per le quali gli atti interruttivi indicati dall’Ufficio , diversi dalla istanza di rateazione, fossero stati ritenuti inidonei a tale scopo. Trattasi, pertanto, di motivazione costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
16.In conclusione, va rigettato il ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia mentre va accolto il secondo motivo del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE altri e con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Umbria, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Umbria, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 13 giugno 2024