Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6802 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16534/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE -ricorrente- contro
COGNOME NOME in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1749/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La presente controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n.10626/2016 del Tribunale Civile di Napoli con la quale è stato definito il giudizio instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti della sig.ra COGNOME
COGNOME al fine di sentire accertare e dichiarare che, venendo meno agli obblighi che su di essa incombevano allorquando rivestiva lo status di socia accomandataria e amministratrice di tale compagine societaria, ne aveva gravemente depauperato il patrimonio avendo alienato un prestigioso complesso immobiliare sito in INDIRIZZO ad un prezzo del tutto esiguo rispetto al suo reale valore e sollecitandone, quindi, la condanna al risarcimento del danno così provocato. Il giudizio, in seguito al decesso della sig.ra COGNOME, veniva interrotto e poi riassunto nei confronti di tutti coloro che la società istante riteneva eredi della sig.ra COGNOME la quale aveva regolato la propria successione a mezzo testamento olografo del 30 settembre 2006 pubblicato e depositato presso il AVV_NOTAIO il 25 ottobre 2012, con il quale aveva effettuato dei lasciti in favore RAGIONE_SOCIALE nipoti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1.Le eredi venivano considerate obbligate in solido al pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della predetta sentenza e, pertanto, a ciascuna di esse veniva notificato apposito avviso di liquidazione. Pur trattandosi di giudizi avverso il medesimo atto impositivo scaturiti da ricorsi fondati su identici motivi, essi non venivano riuniti e di conseguenza: i) il ricorso proposto dalla sig.ra NOME COGNOME veniva accolto dall’allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.7433/08/2020 poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza in epigrafe indicata avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione; ii) il ricorso proposto dalla Sig. ra NOME COGNOME veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3680/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n. 3027/20/2023; iii)) il ricorso proposto dalla sig.ra NOME COGNOME era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3682/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n.3026/20/2023; iv) il ricorso proposto dalla sig. ra NOME COGNOME veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3682/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n. 3025/20/2023.
1.2. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la decisione n. 1749/2022 della Commissione regionale della Campania con la quale escludeva che NOME COGNOME, nominata legataria nel testamento del 29 ottobre 2012, avesse assunto la qualità di soggetto passivo di imposta.
1.3. La contribuente è rimasta intimata.
1.4. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie chiedendo l’estinzione del giudizio.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con atto depositato in modalità telematica, in data 28 gennaio 2026, l’amministrazione finanziaria ha evidenziato che; -la sig.ra NOME COGNOME ha deciso di avvalersi del disposto dell’art. 1, comma 186, e ss. della legge n. 197/2002 ai fini della definizione agevolata della lite e all’uopo ha presentato apposita istanza che, previa integrazione del versamento della prima rata effettuato nel termine di cui all’art. 194 della predetta norma, è stata accolta; che la definizione agevolata della lite ha comportato l’estinzione del giudizio sfociato nella sentenza n. 3025/20/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, non impugnata; – che anche il presente giudizio si è estinto in virtù del disposto dell’art 1, comma 202, della legge n. 197/2022 a norma del quale (concernenti lo scomputo dagli importi dovuti per la definizione agevolata della lite di quelli gia’ versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e la non
debenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di quanto versato in eccedenza dal contribuente rispetto al dovuto per la definizione agevolata della lite). 2.In tema di definizione agevolata ex art. 1, comma 202, legge n. 197/2022, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del
18/10/2024).
2.1.L’avvenuta definizione, riguardante le intere imposte accertate e liquidate, difatti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i coobbligati in solido e, quindi, anche nei confronti dei ricorrenti acquirenti; -in proposito, la Corte ha rimarcato che la solidarietà dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 c.c., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’eadem res debita , cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). 2.2. In ragione di quanto dall’ente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. Cass. 08/07/2024, n. 18629, che adde Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.; Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.).
Nulla va statuito in merito alle spese non avendo la contribuente svolto attività difensiva e, comunque, avendo la controversia trovato la sua soluzione nella disciplina della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, per cessazione della materia del contendere.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’11 marzo 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME