Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28740 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6144/2016 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ
l’RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Roma, in persona di COGNOME NOME, nella qualità di responsabile del contenzioso elettorale per il Lazio, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 20 gennaio 2016,
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE
CARTELLA DI
PAGAMENTO
rep. n. 40959, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: EMAIL) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO; udito per NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; .’; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del preso atto che nessuno è comparso per l” RAGIONE_SOCIALE contendere; in subordine, per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 22 luglio 2015, n. 4339/09/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’importo di € 28.637,57 (ivi compresi i relativi accessori) in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (non impugnato) su
compravendita immobiliare, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e delll” RAGIONE_SOCIALE‘, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 aprile 2014, n. 7861/53/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, sul rilievo che : a) l’agente della riscossione ben poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; b) il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento non comportava alcuna invalidità, non essendo previsto tale requisito dal moRAGIONE_SOCIALE ministeriale; c) la motivazione della cartella di pagamento era integrata dal richiamo testuale all’avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
L’RAGIONE_SOCIALE e l” RAGIONE_SOCIALE‘ hanno resistito con autonomi controricorsi.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, sul presupposto che la coobbligata solidale per il medesimo titolo -che non era parte del presente procedimento – aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ed aveva ottemperato
all’i ntegrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall’agente della riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1 Con il primo motivo (contraddistinto con la lettera ‘ A ‘) , si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente mediante un’acritica adesione alle ragioni giustificative della decisione di prime cure.
1.2 Con il secondo motivo (contraddistinto con la lettera ‘ B ‘), si d enuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 38, comma 4, lett. b, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione non era abilitato a notificare la cartella di pagamento con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale.
1.3 Con il terzo motivo (contraddistinto con la lettera ‘ C ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4quater , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, 15, comma 7, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la carenza di sottoscrizione del funzionario
responsabile del procedimento in calce alla cartella di pagamento fosse inidonea a determinarne la nullità.
1.4 Con il quarto motivo (contraddistinto con la lettera ‘ D ‘), si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 21 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione inesistente, che la conformità al moRAGIONE_SOCIALE ministeriale soddisfacesse i requisiti di validità della cartella di pagamento.
1.5 Con il quinto motivo (contraddistinto con la lettera ‘ E ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che eventuali vizi del l’avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale non potessero essere sindacati dal giudice tributario in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento.
1.6 Con il sesto motivo (contraddistinto con la lettera ‘ F ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento non dovesse contenere l’indicazione analitica del saggio e del calcolo degli interessi moratori a tutela del diritto di difesa del contribuente.
2. In corso di causa, NOME COGNOME, della quale NOME COGNOME era coobbligata solidale in dipendenza del medesimo atto impositivo, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata il 10 aprile 2017, in relazione ai carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, impegnandosi a rinunciare ai procedimenti pendenti.
Con nota trasmessa il 15 giugno 2017, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha comunicato l’accoglimento dell’istanza ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di € 15.623, 63. Tale somma è stata interamente corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria della ricorrente.
A tale proposito, si segnala che, pur in difetto di specifica previsione sul punto, il medesimo agente della riscossione -in risposta a specifico quesito -ha precisato che: « In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione RAGIONE_SOCIALE attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati ».
Si valuta, pertanto, anche nei confronti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendosi che la produzione dell’attestazione di ammissione alla definizione agevolata con la documentazione
relativa al pagamento del dovuto ed il deposito dell’istanza di estinzione del procedimento – ancorché relativi alla coobbligata solidale costituiscono manifestazioni di un’inequivoca rinunzia al ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, nn. 22118; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2017, n. 23173; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7344, 7345 e 7346; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23544; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2019, n. 31021; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34936; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36040; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6681).
Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026);
Stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata con l’integrale pagamento del dovuto, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ di cui all’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento p er cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME