Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2952 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28452/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 289/01/2016, depositata il 27.09.2016 e notificata il 10.10.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava i ricorsi riuniti proposti da NOME COGNOME avverso due avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO), in materia di IRES, IRAP, IVA e ritenute, e l’atto di contestazione di sanzione n. TW3COT401415/2012, relativi all’anno di imposta 2006, emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e notificati al predetto contribuente in qualità di responsabile solidale;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sardegna accoglieva l’appello proposto dalla parte contribuente osservando, per quanto qui rileva, che non era provata non solo la responsabilità del contribuente nella gestione dell’RAGIONE_SOCIALE, ma neppure il suo coinvolgimento nella compagine sociale;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce l ‘omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che: il verbale di assemblea del consiglio direttivo della RAGIONE_SOCIALE del 20.10.2005, esibito dal legale rappresentante dell’associazione, era un atto proprio della predetta associazione, dato che a p. 1 vi era l’intestazione della denominazione della suindicata ASD e nella premessa era riportata la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ed era sottoscritto da COGNOME NOME in proprio e per delega scritta di COGNOME NOME; nel verbale si dà atto della ‘regolarità formale RAGIONE_SOCIALE convocazioni, comprovata dalla ‘presenza della totalità dei soci’; ciò comprova che il COGNOME aveva partecipato attivamente alla gestione dell’ASD per l’anno 2006, sia in qualità di consigliere del consiglio direttivo sia quale socio, ed aveva il
potere di agire in nome e per conto dell’associazione, in conformità dell’art. 38 cod. civ.;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per non essersi la CTR pronuncia ta sulla ulteriore domanda proposta dall’Ufficio in ordine all ‘ulteriore titolo di responsabilità del COGNOME ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1972;
con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo;
preliminarmente va rilevato che, con istanza del 21.12.2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto di dichiarare parzialmente estinto il giudizio, limitatamente agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, a seguito della presentazione, da parte del coobbligato in solido, COGNOME NOME, di due domande di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022 per analoghi avvisi di accertamento, risultate regolari (v. comunicazione prot. n. 414440 del 20.10.2023 nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 6468/2017), come si evince dalla nota dell’RAGIONE_SOCIALE del 7.12.2023;
-con la medesima istanza l’Avvocatura dello Stato insisteva nella prosecuzione del giudizio in ordine all’atto di contestazione di sanzione n. TW3 COT401415/2012;
ciò posto, l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di
depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’ ;
-il comma 202 dell’art. 1 cit. prevede, inoltre, che ‘ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’;
-ciò premesso, l’istanza di estinzione del giudizio va accolta, atteso che il coobbligato solidale COGNOME NOME ha presentato domande di definizione agevolata in relazione ad analoghi avvisi di accertamento, come risulta dalla nota della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE allegata all’istanza , e il processo instaurato dal predetto COGNOME (con ricorso iscritto al n. 6468/2017 R.G.) è stato dichiarato a sua volta estinto con decreto presidenziale n. 4642/2025 del 21.02.2025;
-occorre rilevare, tuttavia, che va dichiarata l’estinzione del giudizio anche con riferimento all’atto di contestazione di sanzione n. TW3 COT401415/2012 (relativa alla violazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per omesso versamento di ritenute), posto che si tratta sanzione collegata al tributo, tale dovendosi intendere quella irrogata per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo (Cass. n. 36886 del 2021);
-pertanto, poiché la controversia relativa al predetto atto di contestazione riguarda esclusivamente sanzioni collegate al tributo, va applicato l’art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 1997, seconda parte, secondo il quale: ‘ In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per
la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata ‘;
essendo stato definito il rapporto relativo ai tributi, nulla deve il contribuente per la definizione della controversia riguardante la sanzione;
il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME